La simulazione della donazione di quote sociali non appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa (Cass. civ. Sez. 6 n. 33087 del 10.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
Non appartiene alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 3 d.lgs. 168/03, la controversia avente ad oggetto l’azione di simulazione o l’azione revocatoria di una donazione di quote sociali: tale lite non verte sul rapporto societario quale petitum sostanziale, non avendo fondamento endosocietario. La competenza per territorio sull’azione revocatoria si determina secondo i criteri di collegamento di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ., tra cui il luogo di esecuzione dell’obbligazione tutelata; la domanda di simulazione cumulata in via subordinata può essere attratta ai sensi degli artt. 33 e 104 cod. proc. civ..

Il Fatto

La società creditrice, garantita da fideiussione, ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore. Successivamente, lo stesso fideiussore aveva donato ai figli la nuda proprietà e l’usufrutto di quote sociali e di un pacchetto azionario. La società creditrice convenne in giudizio il fideiussore e i figli dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la declaratoria di simulazione delle donazioni e, in subordine, la loro inefficacia ex art. 2901 cod. civ. per frode.

Il convenuto eccepì l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano. Il Tribunale, investito della questione, ritenne che la domanda di simulazione rientrasse nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, trasmettendo il fascicolo al Presidente per le determinazioni. Avverso tale ordinanza il fideiussore ha proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dapprima rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità. Quanto alla tardività, ha ribadito che la conoscenza aliunde del provvedimento sulla competenza non è equipollente alla comunicazione prescritta dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini della decorrenza del termine per il regolamento. Ha poi escluso l’omessa esposizione dei fatti e l’omessa indicazione degli atti, trattandosi di pura questione di diritto.

Nel merito, la Corte ha escluso la competenza per materia della sezione specializzata. Per radicarla non basta che si controverta sulla qualità di socio: è necessario che la controversia abbia ad oggetto il rapporto societario, come la gestione dell’impresa o la partecipazione agli utili. L’azione di simulazione o revocatoria, invece, ha ad oggetto l’accertamento della consistenza patrimoniale del debitore, non il rapporto endosocietario. La Corte ha richiamato il principio per cui l’azione revocatoria della vendita di quote non altera la titolarità delle quote né l’assetto societario, limitandosi a produrre l’inefficacia relativa del trasferimento.

Esclusa la competenza speciale, la Corte ha affermato la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Tra le domande di simulazione e revocatoria esiste un cumulo oggettivo e soggettivo ex artt. 104 e 33 cod. proc. civ.; anche nel contrasto interpretativo sulla derogabilità della competenza territoriale ex art. 104 cod. proc. civ., nel caso di domande legate da evidente subordinazione la deroga è ammessa. La competenza sulla revocatoria si determina ex artt. 18-20 cod. proc. civ., assumendo rilievo il luogo di esecuzione dell’obbligazione tutelata, da individuarsi nel domicilio del creditore garantito, avente sede a Milano, ai sensi dell’art. 1182 cod. civ.

La Corte ha infine precisato che la nomina di un mandatario per la riscossione non incide sul criterio di collegamento: il luogo di adempimento rileva al momento della scadenza, e la successiva indicazione unilaterale del creditore di un luogo diverso non determina una deroga convenzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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