Donazione indiretta e collazione: prova e onere (Cass. civ. Sez. II n. 36874 del 26.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
In tema di collazione, l’acquisto di un immobile da parte di un congiunto con denaro fornito dal padre, per spirito di liberalità, configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione perché l’attribuzione gratuita è attuata come effetto indiretto del negozio oneroso corrispondente alla reale intenzione delle parti. Per la prova della donazione indiretta non opera il limite alla prova testimoniale previsto per il negozio tipico, ma è necessario dimostrare che il denaro sia stato elargito allo scopo di rendere possibile l’acquisto, prova che può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre, il bene acquistato dal donatario coniugato in regime di comunione legale è, in ipotesi di donazione indiretta, escluso da detto regime ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), c.c. Infine, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio per un’originaria esigenza di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla domanda di divisione ereditaria proposta dalla ricorrente nei confronti dei germani, alla quale si era aderito e che riguardava, tra l’altro, la collazione di un immobile acquistato dalla stessa in data 9 dicembre 1985. Nei gradi di merito la questione era stata risolta in modo contrastante, tanto da essere rimessa alla Corte di legittimità, la quale, con sentenza n. 18336/2012, aveva cassato con rinvio la pronuncia della Corte di appello, ritenendo non convincenti le argomentazioni motivazionali che avevano escluso la configurabilità di una donazione indiretta in favore della figlia.

Il giudice di rinvio, decidendo, accoglieva la domanda di collazione dell’immobile, disponendone il conferimento in favore dei coeredi. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la violazione delle norme in materia di prova della donazione indiretta. I giudici di legittimità hanno affermato che la riconducibilità dell’acquisto ad una donazione indiretta non richiede la prova diretta dell’animus donandi, ma può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari univoci, come nel caso di specie l’emissione di assegni da parte del padre in favore della venditrice, del notaio e del mediatore in date quasi contestuali al rogito. Tale ricostruzione presuntiva, ha precisato la Corte, non è superata dalla mancata coincidenza tra l’importo degli assegni e il prezzo dichiarato nell’atto notarile, attestazione non dotata di fede privilegiata.

Sul secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la questione relativa alla violazione dell’art. 102 c.p.c. per il mancato litisconsorzio del coniuge della ricorrente era nuova e, quindi, preclusa nel giudizio di rinvio. Ha, quindi, ribadito il principio per cui, dopo la cassazione, non può essere sollevata la questione della mancata integrità del contraddittorio se non era stata dedotta con il ricorso per cassazione.

La Corte ha, infine, rigettato i motivi sulle spese, affermando che la soccombenza totale nel giudizio di rinvio giustificava la condanna alle spese del giudizio di cassazione e che la liquidazione era avvenuta correttamente applicando i parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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