La simulazione e la divisione ereditaria nei limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 19358 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. Il sindacato sulle presunzioni è limitato all’art. 360, n. 5, c.p.c., nei ristretti limiti dell’omesso esame di un elemento decisivo o del difetto del minimo costituzionale della motivazione. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo l’utilizzo di prove non dedotte o la violazione delle prove legali. In materia di divisione ereditaria, il diritto alla quota in natura ex art. 718 c.c. non implica il diritto a una porzione di ciascun bene, ma a una porzione che riproduca la composizione qualitativa della massa; la disciplina dell’art. 720 c.c. ha carattere eccezionale ed eventuale. Le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, mentre quelle conseguenti a contestazioni seguono il criterio della soccombenza.
Il Fatto
La causa riguarda la successione testamentaria di una de cuius che aveva istituito eredi cinque dei sei figli, pretermetendo il figlio Piergiorgio, già liquidato in vita. I discendenti del figlio pretermesso, subentrati per rappresentazione, convenivano in giudizio gli altri eredi per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria.
I convenuti chiedevano l’accertamento di donazioni effettuate in vita al figlio premorto, deducendo la simulazione di alcuni atti di compravendita dissimulanti liberalità. Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali e, con sentenza definitiva, disponeva la divisione dei beni in due lotti. La Corte d’appello di Trento, riformando parzialmente la decisione, confermava l’attribuzione dei lotti e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, rigettandoli integralmente. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni, la Corte ha chiarito che la censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro probatorio: il giudice di merito ha valutato gli indizi e le deposizioni, non incorrendo in alcun vizio di riparto dell’onere della prova.
Sul secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito e che la censura non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha esaminato le contraddizioni tra il testamento e l’interrogatorio formale, concludendo per l’inidoneità delle prove.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha precisato che l’art. 720 c.c. ha carattere eccezionale e che la divisione può avvenire mediante distribuzione dei beni in porzioni qualitative e quantitative proporzionate: il richiamo alla norma era fuori luogo, trattandosi di una mera preferenza per un progetto divisionale alternativo. Sul quarto motivo, riguardante le spese, ha confermato la distinzione tra spese poste a carico della massa e spese di causa regolate secondo soccombenza, ritenendo corretta la liquidazione operata dalla Corte territoriale.
Nota della Redazione
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