La falsa rappresentanza cambiaria non è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 1 n. 469 del 11.01.2023)

Principi di diritto (Massima)
Qualora chi sottoscrive un titolo cambiario in nome altrui difetti del potere di rappresentanza, la sua responsabilità ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1669/1933 ha carattere sussidiario e presuppone che lo pseudo rappresentato abbia disconosciuto, in qualsiasi forma, il carattere impegnativo della sottoscrizione, proponendo una specifica eccezione di difetto di rappresentanza, che ha natura relativa. Tale eccezione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice né invocata dal portatore del titolo che ritenga più conveniente far valere la responsabilità del falsus procurator. La falsa rappresentanza non rende invalida la sottoscrizione cambiaria, ma determina l’inefficacia del titolo nei soli confronti del rappresentato, riversando l’obbligazione cartolare sul rappresentante senza poteri. La collocazione di una firma sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell’ente, con la conseguenza che il beneficiario deve rivolgersi al rappresentato, salva l’eccezione di difetto di rappresentanza, proponibile soltanto da quest’ultimo.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Ugento aveva ingiunto a un soggetto di corrispondere una somma a un co-obbligato che, quale avallante, aveva provveduto al pagamento di cinque pagherò cambiari nei confronti di un istituto di credito. In sede di opposizione, il Giudice di pace aveva ritenuto che la firma del ricorrente apposta sotto il timbro della società debitrice fosse irrilevante, qualificandolo quale mero co-avallante obbligato ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., richiamato dall’art. 62 l. camb..

Il Tribunale di Lecce, in riforma della decisione, aveva invece accertato che il soggetto aveva apposto una duplice firma, sia quale co-avallante sia come co-emittente in nome della società, e, trattandosi di un socio accomandante privo di poteri di rappresentanza, lo aveva ritenuto personalmente obbligato a norma dell’art. 11 l. camb.. Il giudice di appello aveva inoltre dichiarato invalida la sottoscrizione per avallo, ritenendo che, secondo il principio di priorità logico-giuridica, la firma apposta per prima sotto il timbro della società fosse da considerare apposta da un co-emittente in violazione dell’art. 36, comma 3, l. camb..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso. Il primo motivo denunciava la contraddittorietà della sentenza che, pur affermando che il soggetto aveva assunto un’obbligazione cambiaria in nome della società, lo aveva ritenuto responsabile come se l’avesse assunta in nome proprio. Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 11 r.d. n. 1669/1933, sostenendo che il difetto di rappresentanza non rende invalida la sottoscrizione cambiaria ma legittima soltanto la società a eccepirlo, riversando l’obbligazione sul falso rappresentante solo a seguito di tale eccezione.

La Corte ha rilevato che le due affermazioni del giudice di merito relative alla coesistenza dell’obbligazione della società e di quella del rappresentante senza poteri sono inconciliabili. L’art. 11 l. camb. prevede, infatti, che colui che ha agito in nome altrui senza averne i poteri è obbligato a pagare l’importo del titolo come se avesse firmato in proprio, escludendo al contempo ogni efficacia del titolo nei confronti della compagine falsamente rappresentata. La norma, pertanto, addossa al falsus procurator l’obbligo di pagare al posto del falso rappresentato, non congiuntamente a quest’ultimo.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha precisato che la responsabilità dello pseudo rappresentante ha carattere sussidiario e presuppone che il preteso rappresentato non resti obbligato per il difetto di rappresentanza. L’art. 11 l. camb. attua un mezzo pratico per non lasciare interrotta la catena cambiaria nei rapporti dei futuri portatori del titolo. Ne consegue che l’eccezione di difetto di rappresentanza ha carattere relativo e non può essere invocata dal portatore che ritenga più conveniente far valere la responsabilità cambiaria del falsus procurator.

La Corte ha quindi precisato che la mancanza dell’obbligazione del rappresentato, a seguito della relativa eccezione, si pone come condizione di efficacia della responsabilità ex art. 11 l. camb.. Il giudice, pertanto, non poteva rilevare d’ufficio la qualità di socio accomandante del sottoscrittore per affermarne la responsabilità in mancanza di un’eccezione di difetto di rappresentanza proposta dal rappresentato. La Corte ha accolto il primo e secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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