Abusivo riempimento del foglio firmato in bianco e ammissibilità della querela di falso (Cass. civ. Sez. 2 n. 11837 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento (c.d. riempimento absque pactis), non anche quando il riempimento sia avvenuto contro il patto (contra pacta). L’eccezione di mancanza assoluta dello ius postulandi, fondata sull’uso abusivo di una firma apposta in bianco anni prima per un diverso incarico professionale, configura un’ipotesi di falso materiale, rimanendo il comportamento del riempitore estraneo alla sfera di controllo dell’autore apparente. La mancata comparizione della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello ex art. 222 cod. proc. civ. equivale a risposta negativa, ovvero a rinuncia a valersi del documento. L’art. 225 cod. proc. civ., nell’imporre la pronuncia del collegio sulla querela, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento, ma esprime una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori.
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio una cliente per il pagamento del compenso professionale maturato per un’attività difensiva svolta dinanzi alla Corte di Cassazione. A fondamento della domanda, il professionista produceva l’atto introduttivo del giudizio di legittimità, recante a margine il mandato alle liti sottoscritto dalla presunta cliente.
La convenuta eccepiva di non aver mai conferito alcun incarico al ricorrente, a lei sconosciuto. Esponeva di aver rilasciato, circa diciotto anni prima, la propria firma a margine di alcuni fogli bianchi su indicazione di un diverso difensore, per l’instaurazione di un giudizio relativo a un immobile di sua proprietà. Secondo la tesi difensiva, il foglio sottoscritto nel 1991 sarebbe stato successivamente e abusivamente riempito per la redazione del ricorso per cassazione. La convenuta proponeva, pertanto, querela di falso. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda dell’avvocato, dichiarando l’inutilizzabilità del documento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui il professionista censurava la sentenza per aver ritenuto ammissibile la querela di falso, deducendo la mancanza di prova dell’assenza di un patto di riempimento e l’onere della controparte di allegare la circostanza dell’avvenuta sottoscrizione in bianco.
Il motivo è ritenuto infondato. La Suprema Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco richiede la querela di falso solo quando il riempimento sia avvenuto absque pactis, ossia in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento. Nel caso di specie, la sottoscrizione apposta su un foglio bianco rilasciato a un difensore non dimostrava affatto l’esistenza di un patto di riempimento nei confronti di un diverso professionista. La firma doveva intendersi come attestazione di delega ad azioni giudiziarie riferite esclusivamente al rapporto professionale originario, con conseguente difetto assoluto dello ius postulandi del ricorrente. In tale ipotesi, l’efficacia probatoria della scrittura poteva essere inficiata solo attraverso la proposizione della querela di falso.
Quanto al secondo motivo, la Corte dichiara inammissibile la doglianza relativa all’assenza di procura speciale in capo al rappresentante del ricorrente per rendere la dichiarazione di avvalersi del documento, trattandosi di questione nuova non dedotta nei gradi di merito. In relazione alla mancata risposta all’interpello del giudice istruttore, la Corte conferma il proprio più recente orientamento, secondo cui la renitenza o il silenzio della parte che ha prodotto la scrittura equivale a mancata conferma della volontà di avvalersi del documento, non potendo sopperirsi con comportamenti equivoci all’esplicita risposta affermativa richiesta dalla norma.
Il terzo motivo, concernente la nullità della decisione assunta dal giudice monocratico anziché dal collegio, è anch’esso infondato. La Suprema Corte chiarisce che l’art. 225 cod. proc. civ. riserva al tribunale in composizione collegiale esclusivamente i poteri decisori in ordine all’accoglimento o al rigetto della querela, mentre al giudice istruttore compete dichiarare l’inutilizzabilità del documento in caso di mancata conferma della volontà di avvalersene, decisione questa che ha fondato il rigetto della domanda.
Il ricorso è, pertanto, rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva della parte intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 222 c.p.c. – Interpello della parte che ha prodotto la scrittura
- Art. 225 c.p.c. – Decisione sulla querela