Rigetto del ricorso della società: subordinazione attenuata del giornalista e decadenza dal licenziamento (Cass. civ. n. 41578 del 27.12.2021)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato comporta una declinazione attenuata della subordinazione, per la creatività e la particolare autonomia della prestazione, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa. Il c.d. “rito Fornero” è applicabile alle domande di accertamento del rapporto di lavoro finalizzate a pronunce di illegittimità del licenziamento, senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti ne precluda l’accesso. La decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. a), I. 183/2010 non opera in riferimento a contratti di collaborazione autonoma non impugnati, in assenza di recesso impugnabile, ma soltanto dalla comunicazione scritta del licenziamento. Il requisito della motivazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, I. 604/1966, come novellato, esige la specificazione dei motivi, senza che possa ritenersi soddisfatto da un riferimento generico alle “attuali esigenze organizzative”.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano riformava la sentenza di primo grado, resa con rito cd. Fornero, accertando la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del giornalista con la società, annullando il licenziamento intimato e condannando la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria. In via preliminare, la Corte territoriale riteneva ammissibile il rito speciale e negava la decadenza dall’impugnazione, nel merito, riteneva provata la natura subordinata del rapporto, nella declinazione attenuata in ragione della peculiarità delle mansioni intellettuali del giornalista, e il conseguente difetto di motivazione scritta del recesso datoriale. La società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza ex art. 32 I. 183/2010, in quanto l’impugnazione della comunicazione di recesso del 15 dicembre 2015 era avvenuta tempestivamente, mentre nessuna decadenza poteva configurarsi per i precedenti contratti di collaborazione autonoma, in assenza di un recesso impugnabile. La Corte ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di merito ha pronunciato nel perimetro dell’allegazione oggetto di domanda, ponendo a fondamento della decisione esiti documentali legittimamente acquisiti al contraddittorio.
La Corte ha poi confermato l’applicabilità del rito Fornero alle domande di accertamento del rapporto di lavoro finalizzate a pronunce di illegittimità del licenziamento, indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni e senza che la veste formale delle relazioni giuridiche ne precluda l’accesso. In tal senso, la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come subordinato comporta una declinazione attenuata della subordinazione, per la creatività e la particolare autonomia della prestazione, con la conseguenza che rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa. I motivi di ricorso concernenti l’accertamento della subordinazione sono stati dichiarati inammissibili, in quanto volti a sollecitare una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, essendo la valutazione delle risultanze istruttorie di esclusiva spettanza del giudice di merito.
Quanto ai motivi concernenti la motivazione del recesso, la Corte ha ritenuto che la libertà di recesso ad nutum invocata dalla società fosse stata correttamente esclusa, essendo il rapporto attratto alla regola di giustificazione dell’art. 3 I. 604/1966, con la conseguente necessità di una comunicazione scritta con la specificazione dei motivi. La Corte ha infine ritenuto che il riferimento alle “attuali esigenze organizzative” fosse assolutamente generico e non soddisfacesse il requisito di specificazione dei motivi, confermando la legittimità della reintegrazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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