Compensazione impropria PAC-quote latte: certezza del controcredito e primazia del diritto UE (Cass. civ. Sez. 2 n. 20874 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione impropria o atecnica tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti del medesimo per prelievo supplementare relativo alle quote latte è ammissibile, purché il controcredito opposto sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. Il recupero delle somme dovute al bilancio unionale configura un obbligo inderogabile dello Stato membro, che opera in via necessaria ed è sottratto alla disciplina civilistica degli artt. 1241 ss. cod. civ. e ai limiti interni alla compensabilità o pignorabilità dei crediti. L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti equivale all’iscrizione al ruolo ai fini del recupero e la pendenza di giudizi avverso i soli atti di riscossione non esclude la certezza del controcredito, né è ostativa alla compensazione.

Il Fatto

Un’azienda agricola, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi PAC già riconosciuti ma mai liquidati dall’organismo pagatore regionale, vedeva il proprio credito dichiarato estinto per compensazione in primo grado e in appello. La Corte territoriale riconosceva la legittimità della compensazione, nella forma impropria, tra i crediti comunitari vantati dall’agricoltore e i debiti del medesimo per prelievi supplementari relativi alle quote latte. L’azienda agricola ricorreva per cassazione, deducendo principalmente la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito opposto, anche alla luce di pronunce della Corte di giustizia sui criteri di riassegnazione dei quantitativi di riferimento e della pendenza di giudizi amministrativi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, ne rileva un profilo di inammissibilità per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ricorrendo l’ipotesi della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto alla base delle decisioni di merito. Nel merito, la Corte esclude che i principi affermati dalla giurisprudenza europea sui criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati comportino l’estinzione del debito per prelievo: l’illegittimità dei criteri nazionali incide solo sulla corretta rideterminazione dell’importo, che deve avvenire secondo il criterio proporzionale imposto dall’art. 2 del Reg. (CEE) n. 3950/92.

La Corte richiama la disciplina sopravvenuta dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, che ha dato attuazione alle sentenze della CGUE prevedendo una procedura di ricalcolo del prelievo per i produttori con sentenza definitiva di annullamento o con ricorso pendente promosso esclusivamente avverso i provvedimenti di imputazione. Il comma 6 della norma configura un’ipotesi eccezionale e la clausola eccettuativa, che esclude chi ha promosso ulteriori ricorsi contro atti di riscossione, ha valenza escludente: i giudizi cautelari pendenti avanti al giudice amministrativo avverso le intimazioni di pagamento non possono quindi inficiare la certezza del controcredito.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude il superamento del proprio orientamento sulla legittimità della compensazione impropria nel sistema PAC, già affermato da Sez. 1, n. 24325 del 2020. Il meccanismo compensatorio, quale accertamento contabile nell’ambito di un rapporto unitario che vede il regime delle quote latte parte integrante della Politica agricola comune, non è una forma atipica di compensazione in senso stretto bensì effetto diretto della normativa europea, sottratto all’applicazione dell’art. 1246 cod. civ. e funzionale a garantire l’effettività del recupero dei fondi unionali. In questo sistema, la corrispettività delle prestazioni non è requisito essenziale e i limiti interni alla compensabilità del credito non possono operare, in quanto incompatibili con il principio di primazia del diritto dell’Unione.

La Corte precisa infine che la giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente non contrasta con tale ricostruzione, avendo quelle pronunce applicato i medesimi principi a casi in cui l’accertamento del controcredito era ancora sub iudice, circostanza non ricorrente nella specie, in cui i giudizi pendenti riguardavano atti di riscossione successivi. Il ricorso è pertanto rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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