Prova del contratto assicurativo e inammissibilità per aspecificità dei motivi (Cass. civ. n. 42076 del 30.12.2021)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, la prova della conclusione del contratto può essere fornita anche mediante documenti diversi dalla polizza, senza che sia necessario ricorrere alle presunzioni semplici. Costituiscono prova scritta idonea il tabulato sottoscritto dall’assicuratore con l’indicazione dei contratti e dei premi incassati e le riproduzioni informatiche non contestate ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. Il certificato di polizza ha funzione di prova e non costitutiva del contratto. L’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo, anche dopo il sinistro, integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia ex art. 1901 cod. civ. Il vizio di travisamento della prova si configura solo come errore di percezione del contenuto oggettivo dell’atto istruttorio, non come errore di valutazione.
Il Fatto
Un assicurato conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione per ottenere l’indennizzo per i danni al raccolto da grandine e siccità, sostenendo di aver stipulato, tramite l’intermediaria, sei polizze integrative individuali. La compagnia contestava l’esistenza dei contratti, avendo liquidato solo le polizze agevolate collettive. Il tribunale rigettava la domanda per carenza di prova. La corte d’appello, in riforma, accoglieva la domanda, condannando la compagnia al pagamento dell’indennizzo e rigettando la domanda di garanzia verso l’intermediaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il ricorso, incentrato sulla censura della documentazione utilizzata dalla corte territoriale per affermare la prova della conclusione del contratto. I motivi terzo e quarto, che lamentavano la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto e l’insufficienza degli indizi, sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito non aveva attribuito agli elementi documentali valore di presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., bensì di prova scritta diretta dell’esistenza del rapporto, non adeguatamente contrastata dalla ricorrente.
In particolare, è stato valorizzato il tabulato sottoscritto dall’assicuratore, avente efficacia di scrittura privata ex art. 2702 cod. civ., e le stampe delle schermate informatiche, considerate riproduzioni informatiche ex art. 2712 cod. civ. non contestate. Siffatto ragionamento probatorio è stato ritenuto corretto, in quanto conforme all’orientamento secondo cui, ai fini della prova del contratto, rilevano anche documenti diversi dalla polizza, essendo solo vietato che la prova documentale sia sostituita da quella orale. In tale contesto, è stata giudicata irrilevante la circostanza che i certificati fossero stati stampati dopo il sinistro, avendo il certificato funzione di prova e non costitutiva del contratto.
La Corte ha poi affrontato la nozione di travisamento della prova, distinguendola dalla valutazione della stessa. Il travisamento è un errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, denunciabile come error in procedendo, mentre la valutazione attiene a una fase successiva e insindacabile in sede di legittimità. I motivi che contestavano il significato da attribuire ai documenti sono stati pertanto ricondotti a una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze istruttorie. L’esame dei motivi concernenti la mancata indicazione del premio e la deroga alla sospensione della garanzia è rimasto assorbito, essendo il compendio documentale già di per sé sufficiente a dimostrare la conclusione del contratto e la decorrenza della copertura dal 10 maggio 2012.
Il ricorso è stato dichiarato complessivamente inammissibile e la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti. Il Collegio ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.