Compensazione delle spese illegittima se basata su ragioni apodittiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14509 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di merito dispone la compensazione integrale delle spese di lite è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione risulti illogica o erronea, ovvero si risolva in clausole di mero stile. È del tutto generica e apodittica la motivazione che fonda la compensazione sulla qualità delle parti e sulla natura della controversia, mentre è illogico far leva sulla mancata produzione della dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. a carico della parte risultata vittoriosa, atteso che tale dichiarazione è ininfluente ai fini della soccombenza.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali, risultando vittoriosa in primo grado: il Tribunale aveva infatti accertato il requisito sanitario nella percentuale e con la decorrenza richieste. Nondimeno, il giudice di merito aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, giustificandola con la natura della controversia e la qualità delle parti, oltre che con la mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione reddituale dichiarata in ricorso ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso il decreto di omologa, la parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per essere risultata totalmente vittoriosa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto incentrati sulla medesima questione, e li ha ritenuti fondati. Ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione della compensazione per gravi ed eccezionali ragioni è consentito, anche alla luce di Corte Cost. n. 77 del 2018.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio per cui la motivazione è sindacabile in sede di legittimità ove siano addotte ragioni illogiche o erronee, richiamando i propri precedenti – tra cui Sezioni Unite n. 18467 del 2025 e Cass. n. 14036 del 2024 – ovvero quando la motivazione stessa risulti stereotipata e si esaurisca in clausole di mero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale integrasse proprio tali vizi. Il riferimento alla qualità delle parti e alla natura della controversia è stato giudicato generico e apodittico, mentre il richiamo alla mancata produzione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. è stato considerato illogico, essendo la dichiarazione ininfluente ai fini della lite, in quanto la parte era risultata vittoriosa e non soccombente sul requisito sanitario.
La Corte ha precisato di essersi già espressa in tal senso in relazione ad una analoga motivazione adottata dal medesimo Tribunale, confermando l’orientamento. In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato è stato conseguentemente cassato limitatamente al capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.