La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. esige l’accertamento concreto dell’abuso del processo (Cass. civ. n. 26545 del 30.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
La condanna della parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non può essere pronunciata dal giudice sulla base del mero esito negativo della lite. Essa presuppone un accertamento concreto, da compiersi caso per caso, dell’abuso del processo, valutando il comportamento complessivo della parte soccombente in relazione agli interessi confliggenti in gioco. Tale accertamento non richiede un’indagine sull’elemento psicologico della condotta, ma esige che la riprovevolezza emerga in termini oggettivi dagli atti processuali. Il giudizio di antigiuridicità non può pertanto derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità o infondatezza dell’impugnazione, dovendosi aver riguardo alla fase in cui si colloca la condotta e alla palese e strumentale inconsistenza delle censure proposte.
Il Fatto
La società conduttrice e la sua legale rappresentante, dopo la convalida dello sfratto per morosità intimato ai sensi dell’art. 658 cod. proc. civ., proponevano opposizione, eccependo il difetto di legittimazione processuale del procuratore della locatrice e domandando, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di locazione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento delle conduttrici e rigettava le domande riconvenzionali; la Corte d’Appello confermava la decisione, condannando le appellanti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per responsabilità processuale aggravata, in ragione dell’uso strumentale e dilatorio del mezzo di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. La pronuncia offre una ricostruzione completa dell’istituto, evidenziando il contrasto giurisprudenziale circa la necessità di accertare l’elemento soggettivo della condotta. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e le pronunce delle Sezioni Unite, la Corte afferma che la condanna ha natura sanzionatoria dell’abuso del processo, ma non può prescindere dalla verifica di una condotta oggettivamente pretestuosa.
Il principio di diritto enunciato richiede al giudice di compiere una valutazione concreta del comportamento processuale della parte soccombente, valorizzando anche le condotte successive, come la rinuncia a parte delle domande. La mera infondatezza delle censure non integra l’abuso, poiché l’esercizio del diritto di difesa è costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. La Corte precisa che l’elemento soggettivo non è né accantonato né presunto, ma deve emergere dagli atti processuali, dovendosi escludere che la responsabilità possa configurarsi come oggettiva o semi-oggettiva.
Nella specie, la Corte d’Appello aveva motivato la condanna con un generico riferimento all’uso strumentale e dilatorio dell’appello, senza individuare gli elementi concreti idonei a fondare l’accertamento dell’abuso. La Corte di cassazione cassa la statuizione, decidendo nel merito, e compensa parzialmente le spese in ragione della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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