Contratto-quadro di fornitura e discromia dei materiali: la Corte rigetta il ricorso (Cass. civ. Sez. 2 n. 20881 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di fornitura, la qualificazione del rapporto come contratto-quadro, caratterizzato da un prezzo unitario concordato e da ordini di consegna successivi, esclude la nullità per indeterminatezza dell’oggetto, poiché la quantità è determinata da ciascun ordine sulla base delle condizioni già pattuite. La discromia tra materiali forniti in tempi diversi, in assenza di una preventiva informazione del rischio da parte del fornitore, integra un vizio della cosa venduta rilevante ai sensi dell’art. 1494 c.c.. Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 1227, secondo comma, c.c. e sulla entità del danno risarcibile costituisce valutazione di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Una società committente, capogruppo di un’ATI, aveva convenuto in giudizio la società fornitrice di piastrelle per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura di materiale rivelatosi difettoso, sia per la discromia tra le diverse partite consegnate, sia per la presenza di vizi strutturali, con conseguenti ritardi nei lavori e richieste risarcitorie da parte della stazione appaltante. La fornitrice aveva negato ogni responsabilità, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo prezzo.
Il Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria, escludendo la risarcibilità della discromia. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’impugnazione principale, aveva invece riconosciuto come danno anche la discromia, in quanto la fornitura in più fasi era contrattualmente prevista e il fornitore avrebbe dovuto avvertire l’acquirente del rischio di variazione cromatica, compensando le reciproche ragioni di credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la società fornitrice lamentava la violazione degli artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418 c.c., sostenendo l’esistenza di tre contratti separati e la nullità del primo per indeterminatezza dell’oggetto. La Corte ha ritenuto la censura infondata, condividendo la ricostruzione della Corte di merito che aveva individuato un unico rapporto-quadro di fornitura, nel quale la quantità e il corrispettivo erano determinati da ogni singolo ordine sulla base di condizioni già concordate. La qualificazione del rapporto e l’interpretazione della volontà negoziale, essendo basate su una valutazione plausibile delle risultanze istruttorie, non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge ma una mera diversa interpretazione dei fatti, come precisato da Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 7871/2025.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha invocato l’art. 1227, secondo comma, c.c., deducendo che l’ATI avrebbe potuto evitare il danno mischiando le piastrelle di diversa tonalità. La Corte ha giudicato il motivo infondato e inammissibile, poiché la valutazione circa la possibilità per il creditore di evitare il danno con l’ordinaria diligenza costituisce un apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità, tanto più che l’assunto appariva contraddittorio rispetto alla tesi dell’esistenza di forniture separate.
In relazione al terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 1223 c.c., la ricorrente sosteneva l’insussistenza di un danno, non essendo le acquirenti proprietarie dell’immobile. La Corte ha respinto la doglianza, chiarendo che il danno era stato liquidato in base all’art. 1494 c.c. per la responsabilità derivante dalla qualità della merce fornita, inidonea alla destinazione d’uso, a prescindere dalle eventuali conseguenze risarcitorie subite dalle committenti nei confronti della stazione appaltante. Anche tale censura è stata ritenuta volta a ottenere una rivalutazione del merito.
Infine, il quarto motivo, con il quale si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla resistenza delle piastrelle, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già esaminato le critiche alla consulenza tecnica, richiamando le prove effettuate su un campione significativo di piastrelle, e che la verifica della resistenza richiesta non avrebbe avuto alcuna decisività, essendo già stata esclusa l’idoneità all’uso del materiale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti
- Art. 1494 c.c. – Risarcimento del danno