Rinuncia e transazione determinano inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. III n. 18234 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non produce effetto estintivo quando, per il ricorso principale, è sottoscritta da uno solo dei ricorrenti e, per il ricorso incidentale del curatore fallimentare, non è allegata l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il deposito rituale di un atto di transazione sottoscritto da tutte le parti dimostra la conforme volontà di non insistere nelle rispettive richieste e integra la prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue che entrambi i ricorsi sono inammissibili, con compensazione delle spese in forza dell’accordo tra le parti, e la pronuncia non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato.

Il Fatto

Nel 1992 la curatela di un fallimento conveniva in giudizio una donna davanti al Tribunale di Lecce per ottenere il pagamento di una somma di denaro. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’impugnazione della convenuta, eliminava la condanna alla rivalutazione monetaria.

Su ricorso della soccombente, questa Corte con sentenza di cassazione accoglieva il gravame, annullava la decisione e rinviava ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. Il giudice del rinvio condannava la parte al pagamento di una somma in favore della curatela e regolava le spese di tutti i gradi. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi della donna, deceduta nelle more del giudizio di rinvio; la curatela ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Collegio rileva che l’esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale è superfluo in ragione della situazione processuale determinatasi.

Dopo il deposito dell’atto di rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti e dell’atto di rinuncia al ricorso incidentale da parte del curatore fallimentare, il difensore della curatela ha depositato un atto transattivo sottoscritto da tutte le parti. Non può però essere dichiarata l’estinzione del giudizio: la rinuncia al controricorso non è accompagnata dall’autorizzazione del comitato dei creditori, mentre la rinuncia al ricorso principale risulta sottoscritta soltanto da uno dei due ricorrenti.

Il Collegio deve tuttavia prendere atto del significato che l’atto di transazione, ritualmente depositato, assume rispetto al giudizio. Da esso si desume la conforme volontà delle parti di non insistere nelle rispettive richieste e, dunque, sui rispettivi ricorsi, con spese compensate.

Ne discende la prova della mancanza di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi. Venendo meno tale interesse, principale e incidentale vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Stante l’accordo sulla compensazione, le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

La pronuncia non è infine idonea a integrare i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto, come precisato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19976 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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