Compenso professionale e decadenza del sindaco per rapporto patrimoniale (Cass. civ. n. 19024 del 05.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce causa di ineleggibilità del sindaco di società per azioni, ai sensi dell’art. 2399, primo comma, lett. c), cod. civ., la sussistenza di un rapporto di natura patrimoniale tra il candidato e la società, anche quando detto rapporto non abbia ad oggetto direttamente l’attività di controllo, ove la sua consistenza sia idonea a compromettere l’indipendenza del controllore. La valutazione circa l’idoneità del rapporto a compromettere l’indipendenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve verificare la sussistenza in fatto dell’incompatibilità. In tema di soccombenza parziale, la parte vittoriosa su alcune domande cumulate non può essere condannata al rimborso delle spese in favore della parte parzialmente soccombente.

Il Fatto

Il giudice delegato del Tribunale di Parma rigettava le domande di ammissione al passivo del fallimento di una società, presentate da un professionista per crediti assistiti da privilegio generale, derivanti da prestazioni d’opera professionale e dall’incarico di presidente del collegio sindacale. L’opposizione ex art. 98 l. fall. era parzialmente accolta dal Tribunale, che ammetteva alcuni crediti con privilegio generale, rigettando gli altri.

Il professionista proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata ammissione di un credito per un incarico conferito da un soggetto privo di poteri di rappresentanza e l’esclusione del compenso per l’attività di presidente del collegio sindacale, ritenuta ineleggibile ex art. 2399 cod. civ. Il fallimento resisteva con controricorso, articolando due motivi di ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente non si confrontava con la motivazione del decreto impugnato e non dimostrava la autosufficienza del motivo, non risultando che la questione della ratifica dell’operato del falsus procurator fosse stata oggetto di discussione nel giudizio di merito.

Il secondo motivo, relativo alla decadenza dall’incarico di sindaco, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ratio dell’ineleggibilità è garantire l’indipendenza del controllore, compromessa da situazioni in cui il sindaco sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo. La valutazione della compromissione è rimessa al giudice di merito, la cui decisione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato l’inammissibilità del primo motivo per carenza di autosufficienza, non risultando che la questione della violazione del dovere di diligenza professionale fosse stata posta al giudice di merito. Il secondo motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è stato respinto in quanto il mancato esercizio della facoltà di compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. non è sindacabile in cassazione quando sia rispettata la regola che impedisce la condanna alle spese della parte parzialmente vittoriosa.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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