Falsificazione della firma e nullità del preliminare per difetto di consenso (Cass. civ. Sez. II n. 3265 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsificazione della firma apposta da un terzo su un contratto preliminare, facendola apparire come sottoscrizione del legale rappresentante della parte, determina la nullità del contratto per difetto di consenso, non essendo configurabile la fattispecie del falsus procurator né applicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c., atteso che chi sottoscrive con un nominativo altrui non assume in proprio la paternità della dichiarazione negoziale. La procedura di disconoscimento e verificazione della scrittura privata di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. è estranea all’ipotesi in cui la falsità sia dedotta dalla parte che ha prodotto il documento, la quale deve provarla secondo le ordinarie regole probatorie. L’interrogatorio formale, mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale, non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende.
Il Fatto
La società acquirente conveniva in giudizio la promittente cedente e la persona fisica che aveva materialmente incassato la somma versata a titolo di acconto, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda per falsità della firma apposta dal legale rappresentante della società venditrice.
Il Tribunale rigettava le domande, ma la Corte d’appello, accogliendo il gravame, dichiarava la nullità del contratto per difetto di consenso e condannava la parte che aveva incassato l’acconto alla restituzione della somma. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2733 c.c., censurando la mancata valorizzazione della confessione giudiziale resa dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale, che aveva riconosciuto come propria la firma apposta sul contratto. La Corte osserva che l’interrogatorio formale è mezzo diretto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli al deferente: nella specie, la dichiarazione circa l’apposizione della firma era idonea a produrre effetti favorevoli alla sfera della dichiarante, sicché non poteva assumere valore confessorio.
Il secondo motivo censurava l’omesso esame di fatti decisivi, quali gli esiti degli interrogatori e le prove testimoniali. La Corte reputa infondata la doglianza, poiché la pronuncia impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla deposizione del testimone oculare, presente al momento della sottoscrizione, e sulla sentenza penale che aveva accertato la condotta di falsificazione, sebbene con assoluzione per la natura grossolana del falso: il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio solo se le risultanze trascurate siano tali da invalidare con certezza l’efficacia probatoria delle altre circostanze.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione degli artt. 2702 e 2697 c.c. in relazione alla disciplina del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata. La Corte chiarisce che tale procedura è dettata per l’ipotesi in cui la parte contro cui il documento è prodotto neghi la propria sottoscrizione, mentre è estranea alla previsione di legge il caso in cui l’autenticità sia contestata dalla stessa parte che ha prodotto il documento, la quale deve dimostrare la falsità secondo le ordinarie regole probatorie.
Il quarto motivo riguardava la qualificazione della fattispecie come contratto stipulato dal falsus procurator con successiva ratifica, desumibile dall’esecuzione del contratto. La Corte esclude tale ricostruzione: la figura del falsus procurator presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante spendendo il nome altrui in difetto di potere, mentre chi falsifica la firma altrui non manifesta alcuna volontà di assumere in proprio la paternità della dichiarazione. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c. e il contratto è nullo per difetto di consenso, con la conseguente obbligazione restitutoria a carico di chi ha incassato la somma.
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Nota della Redazione
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