Rescissione del giudicato e volontaria sottrazione al processo (Cass. pen. Sez. IV n. 18510 del 04.05.2023)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della rescissione del giudicato è tenuto a valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, senza instaurare automatismi rispetto alle condizioni che legittimano la celebrazione del giudizio in assenza. La mancata conoscenza del processo è colpevole quando l’imputato si sia consapevolmente e volontariamente posto nella condizione di sottrarsene, essendo irrilevanti i motivi di tale comportamento. La condotta fraudolenta del difensore di fiducia non esclude la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, quando la decisione di non ricevere le notificazioni sia stata assunta prima dell’inizio delle condotte truffaldine.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di un imputato, condannato in assenza, che assumeva di non aver avuto incolpevolmente conoscenza del processo. Il ricorrente deduceva di essere stato vittima di un falsus procurator, un legale sospeso dall’albo e deceduto suicida, che avrebbe incamerato somme di denaro per una attività difensiva fittizia, falsificando una delega e consigliando di non ritirare le notifiche.
Avverso l’ordinanza di rigetto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione dei presupposti della rescissione del giudicato e l’omessa verifica dell’elemento psicologico della condotta dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Il Collegio ha ricostruito il quadro del diritto vivente in materia, muovendo dalla riforma di cui alla legge n. 67/2014, che ha rimodulato il processo in assenza, e dall’introduzione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. quale strumento di chiusura del sistema volto a garantire l’instaurazione del processo ab initio quando la mancata partecipazione non sia volontaria.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la colpevole mancata conoscenza non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. Ha inoltre precisato che la valutazione deve essere condotta in concreto, senza automatismi.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici territoriali avessero correttamente valorizzato la decisione dell’imputato di non ritirare le notificazioni, conformandosi al consiglio del difensore di fiducia. Il mandato era stato conferito prima che fossero poste in essere le condotte fraudolente, sicché la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento era antecedente alla dedotta truffa e a questa non riconducibile.
La Corte ha infine escluso rilevanza alle ragioni del comportamento dell’imputato, non soccorrendo la circostanza che fosse stato rassicurato dal legale, considerato che egli aveva comunque ricevuto gli avvisi di giacenza rimasti inevasi. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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