Il giudicato sulla regolare esibizione documentale impedisce l’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 15395 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di primo grado abbia accertato, sia pure ai fini dell’annullamento del recupero d’imposta e delle sanzioni, che il contribuente ha ottemperato all’esibizione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria, tale accertamento, se non contestato dall’Ufficio nell’atto di appello ma solo nell’appello incidentale dichiarato inammissibile, passa in giudicato. Detto giudicato impedisce all’Ufficio di fondare l’accertamento induttivo del reddito, ex art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, sulla pretesa inottemperanza del contribuente. La nullità dell’avviso di accertamento, per sottoscrizione da parte di soggetto diverso da quelli indicati nell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, non è rilevabile d’ufficio nel processo tributario e, se non eccepita nel giudizio di primo grado, non è ammissibile nei successivi gradi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a seguito di un questionario rimasto senza riscontro, emetteva un avviso di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, determinando maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per l’anno d’imposta 2008, nonché un atto di contestazione per l’omessa esibizione documentale.
Il contribuente impugnava entrambi gli atti. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, confermava l’accertamento ai fini delle imposte dirette, ma annullava il recupero dell’Iva e l’atto di contestazione, ritenendo che il contribuente avesse esibito la documentazione richiesta. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, adita dal contribuente e dall’Ufficio (appello incidentale dichiarato inammissibile), rigettava l’appello principale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente contestava la validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso. La questione, non sollevata in primo grado, costituiva motivo nuovo di appello. Sul punto, la Corte ha richiamato il costante insegnamento per cui, nel processo tributario, la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione non è rilevabile d’ufficio, non essendo pertinente il precedente delle Sezioni Unite n. 11377 del 2015 evocato dal ricorrente.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo, ravvisando il fondamento nella formazione del giudicato sull’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, circa l’avvenuta ottemperanza del contribuente all’esibizione documentale. Tale statuizione, corretta o meno che fosse, non era stata contestata dall’Ufficio nelle controdeduzioni d’appello, che si erano limitate a illustrare la metodologia accertativa in astratto, senza confrontarsi con il tenore letterale della decisione.
La contestazione era stata invece formulata solo nell’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarato inammissibile dalla CTR per tardività. Tale statuizione di inammissibilità non era stata impugnata in cassazione, con la conseguenza che il perimetro delle difese erariali era rimasto affidato al solo controricorso, nel quale la contestazione non era stata formalizzata.
Ne consegue che, ferma la definitività dell’annullamento del recupero dell’Iva e delle sanzioni, il giudice del rinvio dovrà valutare l’incidenza del giudicato sull’accertamento in fatto dell’avvenuta esibizione documentale anche sulle riprese relative alle imposte dirette, verificando se queste fondino esclusivamente sulla ritenuta mancata esibizione ovvero su elementi ulteriori idonei a legittimarle.
Nota della Redazione
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