Revocatoria esperibile sul contratto a favore di terzo con finalità liberale (Cass. civ. Sez. I n. 13479 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto a favore del terzo disciplinato dall’art. 1411 cod. civ. che, in assenza di controprestazione a carico del terzo, realizzi un’attribuzione patrimoniale a titolo gratuito con funzione di liberalità, integra una donazione indiretta, con il conseguente impoverimento dello stipulante e l’arricchimento del beneficiario. La clausola distrattiva contenuta in tale atto è pertanto suscettibile di azione revocatoria ordinaria e fallimentare. Il requisito dell’eventus damni va commisurato alla diminuzione patrimoniale degli stipulanti, non ai mancati acquisti del rapporto di valuta. Trattandosi di atto a titolo gratuito, ai fini dell’elemento soggettivo rileva la sola scientia damni dello stipulante, risultando irrilevante lo stato soggettivo del terzo beneficiario e del promittente.

Il Fatto

Il curatore di una società fallita convenne in giudizio due coniugi, già amministratori della fallita e debitori a titolo risarcitorio, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto del 2011 con cui gli stessi avevano stipulato, in favore di due figli, un contratto a favore di terzo con effetti traslativi immobiliari.

Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’Appello confermò la declaratoria di inefficacia ma rigettò la restituzione degli immobili. I soccombenti ricorsero in Cassazione, contestando la legittimazione del curatore dopo la chiusura del fallimento, la validità dell’atto introduttivo, la configurabilità della donazione indiretta e il regime degli elementi dell’azione revocatoria.

La Motivazione della Corte

Quanto alla legittimazione del curatore, la Corte rileva che l’art. 118, comma 2, legge fall. ammette la chiusura della procedura per ripartizione finale nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione ai sensi dell’art. 43 legge fall. L’ampia formula “pendenza di giudizi” non giustifica l’interpretazione restrittiva dei ricorrenti, limitata alle liti di recupero di somme di denaro: vi rientrano anche le controversie su beni, come la revocatoria, da trasformare in denaro per il riparto.

Il secondo motivo è infondato: le conclusioni dell’atto introduttivo rendevano intellegibile il petitum, risultando ininfluente la mancata indicazione degli estremi della trascrizione. Conferma indiretta ne è la mancata eccezione di nullità da parte dei convenuti e il suo mancato rilievo d’ufficio alla prima udienza.

Il terzo motivo è respinto: alla data di notifica dell’atto, momento dell’effetto interruttivo della prescrizione, il decreto autorizzativo del giudice delegato era già stato reso e depositato.

Nel merito, la Corte ricostruisce il contratto a favore del terzo: la deviazione degli effetti a beneficio del terzo, senza controprestazione, realizza una donazione indiretta, con arricchimento del terzo e impoverimento dello stipulante. Il depauperamento risiede nel mancato conseguimento del compendio immobiliare trasmigrato ai donatari. Siffatta conclusione è confermata dal comma terzo dell’art. 1411 cod. civ., che in caso di revoca o rifiuto fa acquisire allo stipulante il diritto alla prestazione. La scientia damni rilevante è quella dello stipulante, non del promittente né del terzo, trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito. Il rigetto si estende al settimo motivo: la contumacia è condotta processualmente neutra e non integra le ipotesi di compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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