Danni da cani randagi: risponde solo l’ente in colpa, non basta la presenza dell’animale sulla strada (Cass. 2724/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 2724 del 7 febbraio 2026 (R.G.N. 20159/2022) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.
Il principio di diritto
In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l’art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell’ente, non presumibile dalla sola presenza dell’animale sulla pubblica via. Qualora l’amministrazione dimostri l’organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la “prova a valle” di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l’evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la “concretizzazione del rischio”, salva la prova del caso fortuito a carico della P.A.
Il fatto
Un motociclista, caduto nel febbraio 2010 su strada pubblica a causa dell’aggressione di due cani randagi, otteneva in primo grado la condanna del Comune al risarcimento dei danni per oltre 234.000 euro: il Tribunale riteneva inefficaci i servizi pur formalmente apprestati dall’ente (anagrafe canina, mappatura, convenzione con una ditta di cattura), sulla base delle prove testimoniali che riferivano la presenza costante di branchi di randagi nella via del sinistro. La Corte d’appello di Caltanissetta riformava integralmente la decisione e rigettava la domanda, ricondotta all’art. 2043 c.c.: il danneggiato non aveva provato una specifica condotta colposa del Comune né la natura randagia dei cani. Contro tale sentenza il danneggiato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’inversione dell’onere della prova e il vizio di motivazione con travisamento delle prove.
La motivazione
La Corte ripercorre la distinzione tra i regimi di responsabilità. Ai danni causati dalla fauna selvatica si applica l’art. 2052 c.c., con presunzione di responsabilità in capo all’ente preposto, perché si tratta di specie protetta e affidata alla cura pubblica. Ai danni causati da cani randagi si applica invece esclusivamente l’art. 2043 c.c.: i cani randagi non costituiscono specie protetta e i compiti della pubblica amministrazione sono di prevenzione e di protezione della popolazione. Richiamando Cass. n. 16788 del 2025, la Corte ribadisce che la colpa dell’ente non può essere desunta dal solo fatto che un cane randagio abbia causato il danno, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato: il danneggiato deve dimostrare l’insufficiente organizzazione del servizio e, ove l’ente provi l’organizzazione formale, documentare segnalazioni o richieste d’intervento pregresse rimaste inevase. Il primo motivo è infondato: la Corte d’appello ha correttamente applicato tali principi, non risultando allegata né provata la segnalazione della presenza abituale di randagi nel luogo del sinistro, e non potendosi trarre elementi dagli articoli di stampa, di oltre sei anni successivi al fatto. Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi nella sollecitazione a una rivalutazione delle prove preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione sopra il “minimo costituzionale” e non più censurabile per travisamento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel testo novellato.
Implicazioni pratiche
Chi agisce contro il Comune — o contro l’ente individuato dalla legge regionale — per un danno da cane randagio ha un onere probatorio gravoso: deve provare la natura effettivamente randagia dell’animale, individuare l’ente competente alla cattura e alla custodia, e soprattutto dimostrare una concreta inefficienza del servizio, tipicamente attraverso segnalazioni o richieste d’intervento rimaste inevase prima del sinistro. La sola presenza dell’animale sulla strada e il verificarsi del danno non bastano, pena lo scivolamento verso una responsabilità oggettiva estranea all’art. 2043 c.c. Sul piano probatorio l’ordinanza offre una scansione utile: individuazione della norma che impone l’obbligo, accertamento della sua violazione, avveramento del rischio che la norma mirava a prevenire, con ampio spazio alla prova presuntiva del nesso causale, salva la prova del caso fortuito a carico dell’amministrazione.
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