Costi da reato: l’unicità del disegno criminoso non li rende automaticamente indeducibili (Cass. trib. 2718/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 2718 del 7 febbraio 2026 (R.G.N. 4341/2016) — Presidente Lucio Luciotti, Relatore Andrea Antonio Salemme.

Il principio di diritto

In tema di costi da reato di cui all’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 (testo introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012), in caso di contestazione di una pluralità di reati, alcuni delitti e altri contravvenzioni, dall’eventuale unicità del disegno criminoso che li avvince non discende alcuna automatica riferibilità dell’intero insieme dei costi e delle spese: occorre invece aver riguardo partitamente alla specifica frazione riferibile a ciascun reato, con conseguente indeducibilità dei soli costi e spese riferibili ai delitti e non anche alle contravvenzioni. In tema di IVA, poi, l’aliquota applicabile va determinata avendo riguardo alla effettiva — e persino abusiva — destinazione dei manufatti: gli eventuali contrasti dello stato di fatto con i titoli abilitativi e le classificazioni catastali vanno valutati alla luce dell’intera filiera degli atti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi ai sensi dell’art. 5 all. E l. n. 2248 del 1865.

Il fatto

Nei confronti di una società di costruzioni — che aveva realizzato un complesso turistico in variante al piano regolatore mediante un accordo di programma poi derogato da convenzioni comunali difformi, cedendo poi le singole unità ad acquirenti per uso abitativo con aliquote IVA agevolate — l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno 2006. Contestava: l’indeducibilità dei costi di realizzazione, ritenuti connessi al reato di lottizzazione abusiva; l’indebita applicazione di aliquote IVA ridotte alle cessioni in luogo di quella ordinaria; l’omessa regolarizzazione delle fatture dei fornitori ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997; l’indebita detrazione operata con note di credito a fronte di rinunce all’acquisto. La Commissione di primo grado annullava l’avviso; la Commissione regionale della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia, che ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il primo motivo, sui costi da reato, è infondato. Dopo la novella del 2012 il presupposto dell’indeducibilità è la configurabilità di un delitto non colposo, con esclusione delle contravvenzioni: e la lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, è contravvenzione. L’unicità del disegno criminoso invocata dall’Agenzia non vale a estendere l’indeducibilità, poiché il reato continuato è comunque reato plurimo e la corruzione, delitto autonomo, non costituisce evoluzione strutturale della lottizzazione abusiva, che offende un distinto bene giuridico. Il secondo motivo, sulle aliquote IVA, è fondato: la Corte regionale ha attribuito decisiva rilevanza al classamento e ai titoli formali senza accertare la reale consistenza e l’effettiva destinazione dei manufatti, e senza vagliarne la conformità all’accordo di programma sovraordinato. Il terzo motivo, sulle note di variazione, è fondato per ragioni diverse da quelle prospettate: la rinuncia all’acquisto fondata nel contratto rientra nell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e non soggiace al termine annuale del comma 3; nondimeno la nota di variazione non può essere formalizzata sine die e va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si verifica il presupposto.

Implicazioni pratiche

Sul fronte dei costi da reato, l’accertamento deve isolare i costi riferibili ai singoli delitti: la difesa può contestare l’automatismo tra “disegno criminoso unitario” e indeducibilità totale, mentre l’Ufficio ha l’onere di ancorare la ripresa alla qualificazione penale specifica dei costi. Sul fronte IVA, l’aliquota agevolata segue la destinazione effettiva e concreta dell’immobile, non l’etichetta catastale o urbanistica: il giudice tributario, quale giudice dei diritti, può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi a monte della classificazione. Le note di variazione in diminuzione, infine, pur quando svincolate dal termine annuale del comma 3, restano soggette a un limite temporale interno — quello della dichiarazione annuale — oltre il quale il diritto alla detrazione non può più essere esercitato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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