Competenza territoriale del foro del pubblico impiego dopo la cessazione del rapporto (TAR Lazio n. 14393 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale sulle controversie relative ai pubblici dipendenti si determina, in costanza del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. (c.d. foro del pubblico impiego). Qualora il rapporto sia cessato al momento del radicamento del giudizio, trovano applicazione i criteri ordinari di cui all’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., tra cui quello dell’efficacia spaziale dell’atto impugnato. Tale criterio, connotato da una logica di prossimità al ricorrente, prevale su quello della sede dell’autorità emanante quando gli effetti diretti dell’atto si esauriscono nell’ambito territoriale di un tribunale periferico, radicando ivi la competenza, in applicazione complementare e non alternativa con il criterio della sede.

Il Fatto

Un soldato in ferma prefissata iniziale impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto dirigenziale del Ministero della Difesa che ne disponeva il proscioglimento per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, ai sensi degli artt. 956 e 957 del d.lgs. n. 66/2010, con collocamento in congedo illimitato. Il ricorso, proposto dopo la cessazione del rapporto, era diretto avverso il provvedimento e gli atti presupposti, inclusi i verbali delle commissioni medico-legali militari.

Il militare, ormai collocato in congedo, risultava residente nella regione Abruzzo. Nella camera di consiglio, il collegio dava avviso alle parti circa possibili profili di incompetenza territoriale del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la determinazione della competenza sulle controversie concernenti i pubblici dipendenti richiede di distinguere a seconda che il rapporto di impiego sia ancora in corso o sia cessato. Nel primo caso opera il foro del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.; nel secondo, come nella specie, si applicano i criteri ordinari di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La Sezione ha quindi richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui i criteri della sede dell’autorità emanante e dell’efficacia spaziale dell’atto sono in rapporto di complementarietà e integrazione. Il criterio dell’efficacia territoriale prevale quando la potestà pubblicistica spiega i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito di una circoscrizione periferica, realizzando il decentramento della giustizia amministrativa ex art. 125 Cost. e la prossimità del giudice al ricorrente.

Nella fattispecie, l’atto impugnato riguardava unicamente la posizione del militare ormai cessato dal servizio, esaurendo i propri effetti diretti nel luogo di residenza dell’interessato, ricadente nella circoscrizione del TAR Abruzzo. Il collegio ha pertanto dichiarato la propria incompetenza territoriale, devolvendo la causa al giudice di quella regione, con compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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