Ottemperanza per retribuzione professionale docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 909 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, una volta passata in giudicato, è titolo per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l’accoglimento del ricorso. In caso di perdurante inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato preferibilmente in un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della “Retribuzione Professionale Docente” per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto alla corresponsione dell’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, liquidando l’importo complessivo, oltre rivalutazione e interessi.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata con formula esecutiva all’Amministrazione. Non essendo stato dato seguito al titolo, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione, la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale del Lavoro era stata notificata in data 21.5.2025 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva fornito utili indicazioni per una soluzione bonaria, confermando il perdurante inadempimento.
Accertata l’ottemperanza, il giudice amministrativo ha disposto l’esecuzione in via sostitutiva, nominando il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna quale commissario ad acta. La scelta è caduta su un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’adempimento.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a soggetto già retribuito dall’Amministrazione. Ha infine posto le spese del giudizio a carico del Ministero soccombente, nella misura liquidata in dispositivo e tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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