Verificazione tecnica sul giudizio di inidoneità psico-fisica del candidato vincitore di concorso militare (TAR Lazio n. 14391 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per accertata inidoneità psico-fisica, il tribunale può disporre, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., una verificazione tecnica affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica militare, al fine di accertare la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria posta a fondamento del provvedimento impugnato. La verificazione è disposta quando le censure formulate e la documentazione depositata rendono necessario un approfondimento tecnico ai fini del decidere. La commissione verificatrice, previa acquisizione delle regole tecniche dell’Amministrazione, deve accertare la conformità del giudizio di inidoneità alle previsioni della direttiva tecnica di cui all’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010.

Il Fatto

La ricorrente, vincitrice del concorso per il reclutamento di 6.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano per l’anno 2026 (1° blocco), impugnava il verbale DMML Mod. BL.G recante il giudizio di non idoneità psico-fisica per “declassamento del profilo”, nonché il successivo provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per mancato mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso.

Il giudizio di inidoneità era fondato sulla diagnosi di “lievissima intolleranza al pistacchio” che aveva condotto al declassamento del profilo sanitario con codice 29 AV-EI 3, ai sensi della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del d.P.R. 15/03/2010, n. 90. La ricorrente contestava la legittimità del giudizio e chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, valutato il tenore delle censure formulate in ricorso e alla luce della documentazione depositata in giudizio, ha ritenuto di dover disporre, ai fini del decidere, una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma.

La commissione è stata autorizzata ad avvalersi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti consulenti nella scienza medica per cui è disposta la verificazione. I criteri indicati dal tribunale richiedono alla commissione di accertare la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità.

L’Amministrazione intimata dovrà fornire alla commissione la documentazione contenente le regole del bando e quelle tecniche da osservare, nonché tutta la documentazione sanitaria afferente alla ricorrente. Entrambe le parti saranno avvertite dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima e potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati nel verbale.

In considerazione dell’esigenza cautelare manifestata dalla ricorrente, il tribunale ha stabilito che la verificazione debba essere effettuata, possibilmente, entro il termine del 1° ottobre 2026, con deposito telematico della relazione conclusiva nella Segreteria della Sezione. Il verificatore provvederà alla liquidazione delle spese relative all’attività svolta. Il tribunale ha infine fissato per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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