Accesso agli atti e integrale soddisfazione dell’interesse: cessazione della materia del contendere (TAR Campania n. 1776 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti è annullato in autotutela dall’amministrazione che, in sede di riesame, accolga l’istanza e ostenda i documenti richiesti. In tal caso si determina l’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Non ricorre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfi integralmente il ricorrente e imponga una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato.
Il Fatto
Una società esercente attività di trasporto pubblico locale ha presentato istanza di accesso agli atti per ottenere copia integrale dei fascicoli amministrativi relativi a concessioni demaniali rilasciate ad altre attività operanti nel medesimo ambito portuale, ritenute ostative al rilascio di una concessione richiesta dalla stessa società. L’istanza si fondava sulla necessità di tutelare le proprie posizioni giuridiche in sede giudiziaria.
Il Comune ha respinto la richiesta con provvedimento del 13.1.2025, dopo che alcune controinteressate avevano presentato opposizione. La società ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Campania, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del proprio diritto all’accesso. Nel corso del giudizio il Comune, in sede di riesame, ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha accolto l’istanza, ostendendo i documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dal provvedimento prot. n. 16016 dell’8.10.2025 depositato dal Comune, risulta l’avvenuto annullamento in autotutela del diniego impugnato e l’accoglimento dell’istanza di accesso, con ostensione dei documenti richiesti. La vicenda contenziosa ha dunque perso il suo oggetto.
Il Tribunale ha precisato che il ricorso non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, VI Sez., sentenza 24 marzo 2021, n. 2497, tale figura opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato.
Nel caso concreto, invece, l’operato successivo del Comune ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse della ricorrente. La società non ha dedotto la mancanza di ulteriori documenti rispetto ai quali risultasse ancora necessaria l’ostensione. Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’andamento del giudizio.
Nota della Redazione
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