Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sull’ammissione alla classe successiva (TAR Lombardia n. 857 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, preclude al giudice ogni valutazione di merito. Il giudice non può decidere la controversia, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La regola opera anche quando l’interesse sia venuto meno per effetto di un provvedimento sopravvenuto che abbia soddisfatto la pretesa sostanziale.
Il Fatto
I genitori di uno studente, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano davanti al TAR Lombardia il verbale del Consiglio di Classe che aveva disposto la non ammissione del figlio alla classe successiva, unitamente alla nota di comunicazione e alla pagella. Chiedevano l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’ammissione.
Respinta la domanda cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, rilevando profili di difetto di motivazione nel giudizio di insufficienza e ordinando al Consiglio di Classe di rideterminarsi, con ammissione con riserva dell’alunno. Nelle more, lo studente superava le prove di verifica ed era ammesso a pieno titolo alla classe terza. I ricorrenti dichiaravano quindi di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di rito: la sorte del ricorso quando, prima dell’udienza di merito, la parte dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione. La risposta si fonda su un orientamento consolidato, richiamato dai giudici milanesi con riferimento al Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e alla propria precedente pronuncia TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.
Secondo tale indirizzo, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse il giudice non può decidere nel merito. Non può neppure procedere d’ufficio, poiché l’interesse ad agire è nella disponibilità della parte e il suo venir meno incide sull’ammissibilità stessa della domanda. Il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse, ma deve conformarsi alla dichiarazione resa.
Nel caso concreto, il venir meno dell’interesse è documentato: l’alunno ha superato le prove di verifica svolte nel gennaio 2026 ed è stato ammesso senza riserve alla classe successiva, con soddisfazione piena della pretesa sostanziale azionata. La parte ha quindi depositato memoria e istanza di passaggio in decisione, chiedendo espressamente la declaratoria di improcedibilità.
Da qui la decisione: il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La natura in rito della pronuncia e l’andamento complessivo della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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