Il termine per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi è perentorio e decorre dalla prima udienza (Cass. civ. Sez. I n. 13912 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza proposta dal debitore in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore è soggetta, a pena di decadenza, al termine perentorio della prima udienza, ai sensi dell’art. 40, comma 10, CCII. Tale termine non può essere prorogato né dall’accordo delle parti né dal giudice, che non ha il potere di disporre delle preclusioni processuali. La prima udienza deve intendersi come quella effettivamente tenuta, in cui le parti, validamente costituite, abbiano avuto modo di esercitare la facoltà di proporre la domanda. L’eventuale differimento dell’udienza su richiesta del debitore non incide sulla decorrenza del termine, che resta ancorato alla prima udienza celebrata.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti proponevano istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società loro ex datrice di lavoro. Nel corso del procedimento, il giudice delegato fissava quattro udienze, accogliendo le richieste di rinvio avanzate dalla debitrice, la quale rappresentava la pendenza di trattative per la definizione della crisi. Solo successivamente alla quarta udienza, all’esito della quale il giudice si era riservato di riferire al collegio, la società depositava le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII.

Il tribunale dichiarava inammissibili tali domande per tardività e apriva la liquidazione giudiziale. La Corte d’appello rigettava i reclami proposti dalla società, che ricorreva quindi per cassazione deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 40, comma 10, CCII, sostenendo che i rinvii concessi avrebbero mantenuto il procedimento in una fase anteriore alla prima udienza, con la conseguenza che la domanda sarebbe stata tempestiva. La Corte di cassazione esclude tale interpretazione, rilevando che la norma fissa un termine perentorio, decorrente dalla prima udienza effettivamente tenuta, nella quale le parti abbiano avuto modo di esercitare le proprie facoltà. Il termine, essendo stabilito a pena di decadenza, non è suscettibile di proroga né per accordo delle parti né per iniziativa del giudice, il quale non può disporre delle preclusioni processuali già verificatesi. La Corte richiama il principio per cui non è nei poteri del giudice postergare lo svolgimento di attività che il codice prevede debbano compiersi entro un termine perentorio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia su un reclamo proposto ai sensi dell’art. 124 CCII. La Corte reputa il motivo inammissibile, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che la Corte distrettuale aveva espressamente preso in esame tutti i reclami, qualificandoli e rigettandoli. Il vizio di omessa pronuncia presuppone l’effettiva obliterazione della domanda, che non ricorre quando questa sia stata comunque esaminata, a prescindere dalle ragioni del rigetto.

Con il terzo motivo la società censurava la valutazione dello stato di insolvenza, desunto dalla mancata regolare esecuzione dei pagamenti. La Corte di cassazione dichiara il motivo inammissibile, richiamando la nozione oggettiva di insolvenza di cui all’art. 121 CCII, che si identifica con lo stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni. Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza di tale stato costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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