Il credito di Invitalia per il Fondo Patrimonio PMI è privilegiato, non postergato, se il concordato interrompe il finanziamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 20232 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito derivante dalla sottoscrizione di strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 26, comma 12, d.l. n. 34/2020, da parte del gestore del Fondo Patrimonio PMI, è assistito dal privilegio generale previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 qualora la procedura concorsuale intervenga prima della scadenza del termine previsto per il rimborso, a causa di un evento che determini l’interruzione anticipata del programma di finanziamento. In tale evenienza, la postergazione di cui all’art. 26, comma 14, d.l. n. 34/2020 non trova applicazione, operando soltanto nell’ipotesi di regolare esecuzione del programma sino alla scadenza del prestito. L’errore sulla qualificazione del rango del credito vizia il giudizio di convenienza della proposta concordataria e la formazione delle classi, determinando la cassazione della sentenza di omologazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena omologava il concordato preventivo in continuità proposto da una società, la cui proposta non prevedeva alcun pagamento in favore del creditore istituto per lo sviluppo imprenditoriale, che aveva sottoscritto un prestito obbligazionario in qualità di gestrice del Fondo Patrimonio PMI, istituito dall’art. 26, comma 12, d.l. n. 34/2020. Il credito era stato ritenuto postergato ai sensi del comma 14 del medesimo articolo, mentre il creditore ne rivendicava il rango privilegiato ai sensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998.
La Corte d’appello di Bologna rigettava i reclami proposti dall’Agenzia delle Entrate e dal creditore, confermando l’omologazione. Contro tale sentenza, il creditore proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi, contestando la natura postergata del credito e gli effetti sulla formazione delle classi e sulla convenienza della proposta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, tutti incentrati sulla questione del rango da attribuire al credito. La soluzione della Corte territoriale, che applicava i criteri della lex specialis e della lex posterior per far prevalere la disposizione postergatoria del d.l. n. 34/2020 sulla disciplina privilegiatoria generale, è stata ritenuta erronea per non aver ricercato un coordinamento tra le due normative.
L’art. 26, comma 14, d.l. n. 34/2020 prevede la postergazione in caso di assoggettamento a procedura concorsuale, ma deve essere coordinato con l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, richiamato dall’art. 7, comma 1, d.m. 11.08.2020, adottato in attuazione del rinvio contenuto nel comma 16. Tale richiamo opera proprio con riferimento al caso di immediato rimborso, ovverosia all’ipotesi in cui un evento anomalo interrompa anticipatamente il progetto alla base dell’intervento pubblico.
La Corte ha attribuito rilievo anche alla Comunicazione della Commissione europea dell’8.05.2020, che consentiva prestiti con rimborso subordinato ai creditori ordinari di primo rango, ritenendo l’interpretazione restrittiva della postergazione la più coerente con i limiti imposti dal diritto eurounitario. L’orientamento espansivo del privilegio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per tutti gli interventi di sostegno pubblico alle imprese, conferma la necessità di non estendere la postergazione oltre i casi espressamente previsti.
L’apparente antinomia tra l’art. 5 e l’art. 11 del Regolamento del prestito, che prevedono rispettivamente postergazione e privilegio, si risolve attribuendo alla postergazione l’ambito della regolare esecuzione del programma e al privilegio quello dell’interruzione anticipata. L’errore sul rango ha viziato il giudizio di convenienza e la formazione delle classi, fondati sul presupposto che il creditore non sarebbe stato soddisfatto nemmeno in liquidazione. La Corte ha accolto i primi sei motivi di ricorso, dichiarato assorbiti il settimo e l’ottavo motivo e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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