Compensazione delle spese illegittima se fondata sull’assenza di domande verso l’interventore adesivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2255 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di intervento adesivo (ad opponendum rispetto alla pretesa attorea), l’interventore diventa parte del giudizio e, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., può essere condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese in caso di vittoria di quest’ultima. Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, ma la motivazione con cui la compensazione viene disposta resta censurabile in sede di legittimità quando risulti illogica, inconsistente o manifestamente erronea, come nel caso in cui la compensazione sia fondata sull’assenza di domande della parte opponente nei confronti dell’interventore.
Il Fatto
La società opponente aveva proposto opposizione ex art. 99 l.fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, chiedendo l’ammissione del proprio credito in via privilegiata ipotecaria. Il Tribunale, rigettando l’opposizione, aveva ammesso il credito in chirografo e condannato l’opponente al pagamento delle spese, ma aveva compensato le spese nel rapporto processuale tra la banca e i due creditori intervenuti volontariamente a sostegno delle ragioni della procedura, ritenendo non ravvisabile una soccombenza in senso stretto in assenza di domande dell’opponente nei loro confronti.
Gli intervenuti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’arbitrarietà della compensazione, non vertendosi in un caso di soccombenza reciproca né ricorrendo i presupposti ex art. 92 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricorda che il potere del giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale e che il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Precisa tuttavia che resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Tale è la motivazione resa dal Tribunale, che ha statuito la compensazione sul presupposto che non fosse ravvisabile una nozione di soccombenza in senso stretto, in assenza di domande dell’opponente nei confronti degli intervenuti.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di intervento adesivo ad opponendum l’interventore diventa parte del giudizio e a lui si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo essere condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese in caso di vittoria della stessa.
La Corte ritiene quindi illogiche ed eccentriche le ragioni della decisione di non riconoscere la soccombenza dell’opponente nei confronti dei soggetti ritualmente intervenuti, in quanto l’assenza di domande dell’opponente verso gli interventori ad adiuvandum non esclude che questi ultimi fossero parti del giudizio agli effetti del regime delle spese. Il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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