La fermata momentanea e la fuga immediatamente successiva integrano il delitto di fuga dopo un investimento (Cass. pen. Sez. IV n. 27595 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo. La prima è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell’altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro; la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite. Colui che si fermi per pochi istanti, anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro, per poi darsi alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. n. 285/1992 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in relazione a un sinistro stradale verificatosi tra il taxi condotto dall’imputato e un pedone. Il giudice di primo grado, pur avendo accertato la materialità del contatto, ha escluso la prova della consapevolezza, in capo al conducente, di aver causato un incidente, valorizzando la minima entità dell’urto e l’assenza di danni visibili al veicolo.
Avverso tale sentenza, in quanto inappellabile perché relativa a delitto per il quale è prevista la citazione diretta, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione degli elementi di prova e la contraddittorietà della motivazione. Il difensore dell’imputato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificando l’impugnazione come appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile in base al combinato disposto degli artt. 593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso una sentenza inappellabile e deducente il vizio di contraddittorietà della motivazione.
Nel merito, la Corte ha rilevato come la motivazione della sentenza impugnata fosse manifestamente illogica. Il Tribunale, infatti, ha descritto puntualmente la condotta dell’imputato, il quale, subito dopo il sinistro, era sceso dal taxi urlando, aveva schiaffeggiato il pedone e si era accertato che il proprio automezzo non avesse riportato danni. Tale condotta, secondo la Corte, contraddice l’assunto secondo cui l’imputato non avesse consapevolezza di aver causato un sinistro.
La Suprema Corte ha quindi richiamato il principio per cui, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, rileva la rappresentazione del rischio al momento del fatto, non la successiva verifica delle conseguenze concretamente derivate dall’incidente. Ha inoltre evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che colui che si fermi per pochi istanti, anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte, per poi darsi alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada.
La Corte ha, infine, annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica per nuovo giudizio, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese inerenti al giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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