Omicidio colposo stradale e inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza (Cass. pen. n. 25642 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di rinvio che, con motivazione solida e priva di illogicità manifesta, ricostruisce la dinamica di un sinistro stradale sulla base di elementi oggettivi — quali le condizioni di luce, la conformazione del tratto di strada e la posizione dei veicoli — non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice abbia escluso la tesi alternativa prospettata dalla difesa. In tema di omicidio colposo stradale, la violazione dell’obbligo di precedenza imposto dall’art. 145 C.d.S. costituisce profilo di colpa specificamente menzionato nel capo di imputazione e causalmente rilevante anche quando il veicolo sopraggiungente tenga una velocità non conforme al Codice della Strada, che non può configurarsi come causa esclusiva dell’evento.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, pronunciandosi in sede di rinvio, riformava la sentenza assolutoria emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, dichiarando l’imputata colpevole di omicidio colposo in ambito stradale.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, l’omessa valutazione di risultanze istruttorie e il carattere solo apparente della motivazione sui profili indicati nella sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata ha affrontato l’ampia questione riproposta con una motivazione del tutto solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
Il Giudice di appello ha preso le mosse dal contenuto della sentenza rescindente, che aveva annullato con rinvio la precedente decisione limitatamente alla omessa valutazione di una memoria difensiva e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Quanto al primo profilo, la sentenza rescissoria ha riportato con precisione il contenuto della memoria difensiva, affrontandola in tutti i suoi profili.
Richiamati i punti fermi riconosciuti anche nella sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello ha sottolineato che, pur in assenza di prove orali dirette e attendibili sulla specifica dinamica, numerosi elementi oggettivi consentivano comunque di ricostruirne lo svolgimento. Era accertato che la ricorrente, nell’intraprendere la svolta a sinistra, non aveva dato precedenza a tutti i veicoli provenienti nell’opposto senso di marcia; l’incidente era avvenuto in pieno giorno, d’estate e in un tratto rettilineo, con piena avvistabilità dei veicoli in lontananza, circostanza che escludeva la possibilità di non aver notato il sopraggiungere della motocicletta.
La Corte di appello ha poi superato con motivazione adeguata la versione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui la motocicletta avrebbe impattato rientrando dal sorpasso di una vettura. Nessun elemento oggettivo accreditava tale tesi: la stessa imputata non aveva mai riferito di aver notato un veicolo davanti alla moto, e nessun testimone lo aveva confermato. Il mezzo, inoltre, procedeva più vicino alla linea di mezzeria e teneva una velocità non conforme al Codice della Strada, ma ciò non poteva ritenersi causa esclusiva del sinistro, dovendo comunque la ricorrente dare la precedenza al veicolo sopraggiungente in direzione contraria.
La sentenza rescissoria ha infine adeguatamente motivato anche in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria e ha esaminato il tema della correlazione tra capo di imputazione e condotta oggetto di condanna, evidenziando che la condotta colposa causalmente collegata al sinistro era proprio l’omissione di precedenza, profilo specificamente menzionato nel capo di imputazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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