Continuazione tra concorso esterno e reati-fine: annullato il diniego per motivazione apparente (Cass. pen. Sez. I n. 32092 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione tra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e i reati-fine commessi dal concorrente esterno, il vincolo non può essere escluso in base a un giudizio di mera estemporaneità delle condotte, ma richiede una verifica puntuale circa la loro programmazione al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. L’accertamento costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito, che deve evitare sia l’automatismo nel riconoscimento del vincolo, sia la negazione apodittica dello stesso sulla base di elementi generici. La mancata considerazione della coincidenza temporale tra la cessazione della condotta di concorso esterno e la commissione dei reati-fine, unita alla valorizzazione di circostanze non decisamente indicative, integra il vizio di motivazione apparente dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione della Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a due distinte sentenze di condanna: il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso e i reati di detenzione e porto di armi e ricettazione, commessi nella medesima data. La Corte territoriale aveva escluso il vincolo, ritenendo le seconde condotte estemporanee e non riconducibili a un disegno criminoso unitario, valorizzando il dato di una conversazione in cui l’interessato aveva mostrato riluttanza a una specifica richiesta dei sodali. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini della continuazione, le violazioni dedotte devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati. Con specifico riferimento al rapporto tra reato associativo e reati-fine, la Corte ha escluso che il problema si ponga in termini di compatibilità strutturale, poiché nulla impedisce che sin dall’inizio nel programma criminoso siano concepiti uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali.

Il Collegio ha precisato che la soluzione del problema si risolve in una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Ha poi evidenziato il contrasto tra l’indirizzo che richiede la deliberazione dei reati-fine già al momento della costituzione del sodalizio e l’opinione preferibile, che fa riferimento al momento in cui il partecipe si è determinato a farvi ingresso. L’adesione a tale ultimo orientamento è imposta dall’esigenza di evitare che si configuri una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione, che finirebbe per ricomprendere tutti i reati commessi in ambito associativo.

La Corte ha ritenuto che tale assenza di automatismo debba essere a fortiori affermata per il concorso esterno in associazione criminale, atteso che la condotta del concorrente esterno, per essere punibile, deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione del programma criminoso, con un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo criminale. La verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento della conservazione o rafforzamento dell’associazione con la condotta atipica del concorrente.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione non ne ha fatto buon governo, avendo reso una motivazione contraddittoria. Da un lato, ha affermato che l’interessato non rivestiva uno specifico ruolo nel sodalizio, ma si prestava occasionalmente ad agevolare gli affiliati, assicurando la custodia delle armi; dall’altro, ha trascurato che la condotta di concorso esterno consisteva proprio nell’indiscussa disponibilità a tenere condotte idonee al rafforzamento del clan attraverso il recupero e l’occultamento delle armi. La Corte ha inoltre censurato la mancata verifica della coincidenza temporale tra la fine della condotta di concorso esterno e la commissione dei reati-fine, nonché la genericità del riferimento alle conversazioni captate, rilevando come l’iniziale riluttanza alla specifica richiesta non escluda necessariamente la preesistenza di un disegno criminoso unitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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