Opposizione de plano: nullità assoluta per omesso avviso dell’udienza camerale (Cass. pen. Sez. I n. 32088 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto emesso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è tenuto a fissare l’udienza in camera di consiglio, dando avviso a ogni soggetto interessato, a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. La decisione d’inammissibilità adottata senza formalità è consentita solo nelle ipotesi tassative di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata, e non quando l’istanza opposta costituisca proprio l’oggetto dell’opposizione.

Il Fatto

La moglie di un condannato, terza intestataria di un conto corrente sul quale il coniuge aveva delega a operare, aveva proposto istanza di revoca della confisca e restituzione delle somme giacenti. Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza della delega a dimostrare la disponibilità delle somme da parte del condannato. Avverso tale provvedimento, la donna aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale, che l’aveva dichiarata inammissibile con decreto del 17 aprile 2026, qualificandola come mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L’interessata aveva quindi proposto ricorso per cassazione avverso entrambi i provvedimenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso avverso il decreto del Tribunale, rilevando che lo stesso era stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza l’osservanza delle forme prescritte dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Nel giudizio di opposizione avverso il rigetto di una richiesta di revoca, ha chiarito la Corte, è necessario dare avviso della fissazione dell’udienza a ogni soggetto interessato, dovendosi intendere per tale chi ha presentato l’istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento, risulta formalmente titolare del bene, a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La decisione d’inammissibilità senza formalità costituisce, infatti, deroga alla regola del contraddittorio, ammessa solo nelle ipotesi tassative di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di istanza già rigettata, in quanto non implica alcun giudizio di merito né valutazione discrezionale.

La Corte ha inoltre specificamente ribadito il principio in materia di istanza di restituzione di un bene confiscato, richiamando il principio per cui la decisione sull’istanza del terzo potrebbe pregiudicare il titolare del bene, configurandosi una situazione analoga a quella del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 cod. proc. civ. L’omesso avviso all’interessato della data di udienza, in caso di opposizione, è quindi causa di nullità assoluta, per effetto dell’applicazione estensiva delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Il provvedimento impugnato risultava inoltre viziato da motivazione apparente, avendo il giudice omesso di indicare quale fosse l’istanza già delibata, non potendo certo considerarsi tale il rigetto del 16 marzo 2026, che costituiva proprio l’oggetto dell’opposizione, e avendo negletto le questioni analiticamente poste dal terzo intestatario del conto. Il decreto è stato pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione.

Quanto al ricorso avverso l’ordinanza del 16 marzo 2026, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che l’interessata, avverso quel provvedimento, aveva presentato sia irritualmente il ricorso per cassazione, sia l’opposizione che si era già celebrata e il cui esito era oggetto del ricorso scrutinato, rendendo ultronea la qualificazione del ricorso come opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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