Confisca obbligatoria delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione (Cass. pen., Sez. I, n. 32096 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 6 l. n. 152/1975, che richiama il contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., è obbligatoria in relazione a tutti i reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi, anche nell’ipotesi di estinzione del reato per intervenuta oblazione. Tale obbligo, avendo la confisca natura di misura di sicurezza a finalità eminentemente preventiva, permane anche in caso di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., potendo essere escluso soltanto nelle ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto e di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. L’assetto non contrasta con i principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Varvara contro Italia, attesa la natura non sanzionatoria della misura e la sussistenza di una verifica giurisdizionale sui presupposti di legge nell’ambito del sub-procedimento di oblazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato di cui all’art. 697 cod. pen. estinto per intervenuta oblazione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 6 l. n. 152/1975 per non avere il giudice di merito disposto la confisca delle armi oggetto del reato, prevista dalla norma come obbligatoria.
Il ricorrente precisava la propria legittimazione a proporre impugnazione ai sensi degli artt. 569 e 608, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione consentita anche avverso la sentenza di declaratoria di estinzione del reato per oblazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando il vizio di violazione di legge denunciato dal Procuratore generale.
La sentenza richiama il principio già affermato da Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, secondo cui la previsione di cui all’art. 6 l. n. 152/1975 contiene un espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. e rende obbligatoria la confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, altri oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi. Da ciò deriva l’obbligatorietà della misura anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa soltanto nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato.
La Corte ha escluso che tale assetto contrasti con la decisione della Corte EDU nel caso Varvara contro Italia, valorizzando due profili. In primo luogo, la natura giuridica del procedimento di oblazione: la domanda di ammissione, pur non costituendo ammissione di colpevolezza, determina l’apertura di un sub-procedimento nell’ambito del quale il giudice può emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in caso di manifesta assenza di prova del fatto o della sua commissione da parte dell’imputato. Non manca, pertanto, un accertamento di legalità giurisdizionale che giustifichi le conseguenze sfavorevoli. In secondo luogo, la confisca prevista dall’art. 6 l. n. 152/1975 persegue una finalità essenzialmente preventiva, propria delle misure di sicurezza, e non sanzionatoria, attesa la pericolosità intrinseca delle cose oggetto di circolazione non autorizzata; il che la distingue dalla confisca urbanistica esaminata dalla Corte EDU.
Tale orientamento ermeneutico risulta incontroverso ed è stato ribadito da Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 anche con riferimento al proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.: la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in tale ipotesi, dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto illecito contestato, poiché viene meno il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione della norma.
Alla luce di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca delle armi, disponendo direttamente la misura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero