Ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare e motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 33733 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari, il controllo di legittimità non introduce un nuovo giudizio di merito sulla gravità degli indizi, ma verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame. La motivazione è immune dai vizi denunciati quando il tribunale richiama puntualmente le fonti di prova poste a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza e ne trae conseguenze del tutto logiche. La prospettazione, da parte del ricorrente, di una lettura alternativa degli elementi valutati dal giudice della cautela integra una doglianza di merito, inammissibile in sede di legittimità. Le eventuali discrasie del narrato della persona offesa non inficiano la tenuta della motivazione quando non coinvolgono gli snodi essenziali della vicenda. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e il versamento della somma determinata in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 21 marzo 2025, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, in relazione al contestato reato di estorsione aggravata. Il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi quanto all’ipotizzata aggravante del metodo mafioso.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato. Contestava, in particolare, la riferibilità a sé delle società menzionate nell’imputazione provvisoria e la riconducibilità delle somme versate dalla persona offesa, sostenendo di essere intervenuto solo come mediatore su richiesta della parte offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il giudice della cautela ha reso una motivazione immune dai vizi denunciati, richiamando puntualmente le fonti di prova utilizzate per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato delitto di estorsione e traendo da esse conseguenze del tutto logiche.
Il Tribunale ha richiamato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, imprenditore operante nel settore del rame e del nichel, che aveva riferito di essere vittima di un’attività estorsiva e di aver conosciuto il ricorrente, il quale si era proposto di offrirgli protezione in cambio di una somma, poi aumentata, impegnandosi a far seguire la vicenda del rientro del credito da un proprio congiunto. Ha inoltre evidenziato che la parte offesa aveva precisato che il ricorrente era il soggetto di riferimento degli esecutori materiali delle minacce e il principale creditore delle somme versate.
Quanto all’attendibilità della persona offesa, il Tribunale ha congruamente osservato che le discrasie tra i diversi narrati, relative ad alcuni riferimenti temporali e a cifre, non coinvolgono gli snodi essenziali della vicenda e non sono tali da insinuare fondati dubbi sulla sostanziale corrispondenza al vero della ricostruzione. Il giudice della cautela ha altresì evidenziato che le dichiarazioni accusatorie erano state confermate da altro soggetto presente all’incontro con il ricorrente.
A fronte di tale motivazione, osserva la Corte, il ricorrente propone una diversa lettura nel merito degli elementi considerati dal Tribunale della cautela, prospettazione inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in virtù delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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