Costi di sponsorizzazione: l’antieconomicità è indice del difetto di inerenza e l’onere della prova grava sul contribuente (Cass. trib. 3018/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 3018 dell’11 febbraio 2026 (R.G.N. 26759/2019) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Vincenza Bellini.

Il principio di diritto

La nozione di inerenza esprime la riferibilità qualitativa — non quantitativa — dei costi all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura; tuttavia l’antieconomicità del costo, intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa, e la sua incongruità possono fungere da elementi sintomatici del difetto di inerenza. L’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente. La valutazione dei fatti e delle prove è riservata al giudice di merito e, in presenza di «doppia conforme», non è censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Il fatto

L’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES e IVA per gli anni 2010 e 2011, costi di sponsorizzazione di gare di auto e moto (circa 214.000 e 223.000 euro), ritenuti non inerenti perché sproporzionati rispetto all’utile netto e al fatturato in calo, valorizzando le anomalie emerse dai controlli incrociati sui fornitori. La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale respingevano i ricorsi della contribuente, ritenendo non provata l’inerenza e valorizzando elementi di «dubbia attendibilità»: firme di contratti attribuibili a figure estranee alla società, eventi in cui il marchio non compariva, riscontri incerti tra fatture e contratti più volte modificati. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; interveniva una proposta di definizione accelerata per inammissibilità, cui la contribuente si opponeva.

La motivazione

Le censure sono inammissibili. Il primo motivo è «misto»: mescola la violazione di legge (art. 360, n. 3) e l’omesso esame di fatto decisivo (n. 5), prospettando la stessa questione sotto profili incompatibili — vizio della forma-contenuto dell’atto, non sanabile con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. per consumazione del potere di impugnazione — e, nel merito, tende a rivalutare l’apprezzamento di fatto dei giudici, precluso in sede di legittimità. Ricorre inoltre la «doppia conforme» (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.), che si ha non solo quando la decisione d’appello coincide con quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, pur con argomenti aggiuntivi: è quindi inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, che non indichi le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

Non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., che si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata: qui la Commissione regionale ha correttamente posto sul contribuente l’onere di provare l’inerenza, non assolto a fronte degli indici di antieconomicità e delle incongruenze documentali. Il secondo motivo, che ripropone la contestazione dell’antieconomicità quale indice del difetto di inerenza, mira anch’esso a una non consentita rivalutazione dei fatti storici.

L’esito

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese (5.600,00 euro). Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, condanna inoltre la ricorrente al pagamento di 2.800,00 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, quale ipotesi normativa di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 28540/2023).

Implicazioni pratiche

Per dedurre i costi di sponsorizzazione non basta esibire contratti e fatture: l’antieconomicità e l’incongruità della spesa — la sproporzione tra costo e utilità alla luce degli altri dati contabili — sono indizi del difetto di inerenza, e spetta al contribuente provare la concreta riferibilità del costo all’attività d’impresa, ad esempio documentando un progetto di crescita che giustifichi l’esborso. Sul piano processuale, due trappole: il motivo «misto» (violazione di legge e omesso esame prospettati promiscuamente) è inammissibile e non si corregge con le memorie; e in caso di «doppia conforme» il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, è precluso se non si dimostra che i due gradi hanno deciso su ragioni di fatto diverse. Chi insiste dopo una proposta di definizione accelerata rischia la doppia condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

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