Foglio firmato in bianco riempito contro gli accordi: basta il disconoscimento, non serve la querela di falso (Cass. civ. Sez. III n. 3616 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco richiede la querela di falso solo quando il riempimento sia avvenuto absque pactis, cioè in assenza di qualsiasi accordo, perché in tal caso si tratta di una falsità materiale; quando invece il riempimento sia avvenuto contra pacta, in violazione del mandatum ad scribendum (abuso di biancosegno), si tratta di un inadempimento e la parte che lo invoca non è tenuta a proporre querela di falso per dimostrarlo. (Rv. 677812-01, conforme a Cass. n. 11422/2024)
Il Fatto
Un uomo agiva in giudizio contro l’ex moglie sostenendo che un immobile in Roma le era stato intestato solo fiduciariamente e producendo, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., una scrittura privata del 2012 con cui la donna riconosceva il patto fiduciario e si impegnava a restituirgli, a semplice richiesta, l’immobile, il ricavato della sua vendita o i beni acquistati con quel ricavato. Con la terza memoria la convenuta disconosceva il contenuto della scrittura, ma non la firma, affermando di aver sottoscritto un foglio in bianco poi riempito abusivamente.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda: ritenuta ammissibile la produzione del documento e rilevato che non era stata proposta querela di falso, presumeva la paternità dell’atto e condannava la convenuta a trasferire all’attore un altro immobile di sua proprietà o a restituirgli la somma di circa 438.000 euro ricavata dalla vendita del primo. La Corte d’appello di Roma confermava, ribadendo che la querela di falso è necessaria per denunciare l’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco e che la sottoscrizione genera una presunzione di consenso al contenuto. La donna ricorreva in cassazione con due motivi; l’ex marito resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile l’istanza di sospensione del giudizio in attesa di altra controversia, proposta per la prima volta in sede di legittimità, perché estranea alla funzione istituzionale della Cassazione (Cass. Sez. Un. 35496/2020). Respinge anche la richiesta di rinvio in attesa della decisione del Tribunale di Roma sulla querela di falso nel frattempo proposta: l’eventuale accoglimento potrà semmai fondare una revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 13376/2023).
Il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava che le fosse stata negata la facoltà di scegliere tra disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. e querela di falso, è fondato per quanto di ragione. La Corte d’appello, e prima il Tribunale, hanno erroneamente ricondotto la vicenda al riempimento absque pactis, mentre la convenuta, nella prima difesa successiva alla produzione, aveva disconosciuto il contenuto dell’atto perché introdotto “su un foglio fiduciariamente rilasciato in bianco”: era stato quindi prospettato un abuso di biancosegno, cioè un riempimento contra pacta.
Richiamando Cass. 11422/2024, Cass. 899/2018 e Cass. 1474/2022, la Corte ribadisce la distinzione. Il riempimento absque pactis è una falsità materiale che trasforma il documento in qualcosa di diverso da ciò che era e va denunciato con querela di falso. Il riempimento contra pacta è invece un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, che può avere contenuto positivo o negativo, sussistendo anche quando chi ha ricevuto il documento aveva l’obbligo di non completarlo: in questo caso la parte che lo invoca non è onerata della querela di falso.
Il secondo motivo, relativo alla tardività del deposito della scrittura privata, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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