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Piano del consumatore: ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla notifica della cancelleria (Cass. civ. Sez. I n. 3577 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del tribunale che “provvede” sull’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile, a norma dell’art. 51 CCII, con reclamo alla corte d’appello, la cui decisione è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione ad opera della cancelleria. (Rv. 677871-01)

Il Fatto

Un consumatore sovraindebitato aveva presentato al Tribunale di Lecce una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con decreto del 18 settembre 2024 il Tribunale rigettava la domanda. Il debitore proponeva reclamo alla Corte d’appello di Lecce, al quale resistevano una banca e la Provincia di Lecce, tra i creditori.

La Corte d’appello rigettava il reclamo con sentenza depositata il 23 gennaio 2025. Il debitore proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27 e il 28 febbraio 2025, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria. Resistevano con controricorso la banca, la Provincia di Lecce e l’INPS; l’Agenzia delle Entrate depositava un mero atto di costituzione. Restavano intimati l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, altri istituti di credito e società finanziarie, una società di fornitura energetica e il gestore della crisi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, senza esaminare i motivi. Il punto di partenza è l’art. 70, comma 8, CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. terzo correttivo), applicabile, in forza dell’art. 56, comma 4, dello stesso decreto, anche ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 40 CCII e ancora pendenti al 28 settembre 2024, data di entrata in vigore della novella. La norma prevede che la sentenza del tribunale che “provvede” sull’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile a norma dell’art. 51 CCII, cioè con reclamo alla corte d’appello.

L’art. 51 CCII, a sua volta, stabilisce al comma 13 che la sentenza con cui la corte d’appello decide sul reclamo è ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione, che ai sensi del comma 12 è eseguita a cura della cancelleria. La Corte sottolinea la differenza rispetto al regime anteriore: l’art. 270, commi 10 e 11, CCII, nel testo precedente alle modifiche, rinviava all’art. 50 e quindi al comma 4, che, in caso di conferma del provvedimento da parte della corte d’appello, escludeva la ricorribilità per cassazione del relativo decreto. Con la riforma, dunque, il ricorso per cassazione è ammesso, ma resta soggetto al termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione ad opera della cancelleria.

Nel caso in esame, dagli atti del giudizio di merito, ai quali la Corte accede d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis disp. att. c.p.c., risulta che la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente il 23 gennaio 2025, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 27 febbraio 2025, ben oltre il termine di legge. Da qui l’inammissibilità.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della banca, della Provincia di Lecce e dell’INPS, e sono liquidate in euro 7.200 per ciascuno, oltre accessori e spese generali; sono invece integralmente compensate tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, che si era limitata a un mero atto di costituzione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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