Revocatoria e prima casa: il Fisco può agire nonostante l’impignorabilità relativa (Cass. civ. Sez. III n. 10874 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di pignoramento diretto, da parte del Fisco, dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione non determina l’assoluta impignorabilità del bene né lo sottrae alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. L’interesse ad agire in revocatoria del creditore fiscale ricorre anche nel caso in cui egli non possa procedere a esecuzione forzata diretta sull’immobile, poiché resta la possibilità, relativa e non definitiva, di intervenire nell’esecuzione promossa da altri creditori e di partecipare alla distribuzione del ricavato. L’uscita del bene dal patrimonio del debitore, sottraendolo all’esecuzione di qualunque creditore, integra il pregiudizio rilevante e giustifica l’inefficacia dell’atto di disposizione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore verso il Fisco, aveva alienato al fratello l’immobile adibito a propria residenza. L’agente della riscossione ha chiesto la declaratoria di inefficacia della vendita ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., deducendo l’anteriorità del credito, la natura pregiudizievole dell’atto, trattandosi dell’unico immobile del patrimonio del debitore, e la consapevolezza dell’acquirente, desunta dal rapporto di parentela.
I convenuti hanno eccepito che l’immobile costituiva la prima casa di abitazione e che, per l’art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, non poteva essere pignorato: da ciò l’assenza di interesse ad agire dell’agente della riscossione. Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda e la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione, qualificando l’impignorabilità come relativa. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2901 cod. civ., 100 e 112 cod. proc. civ., articolando due censure: la sussistenza dell’interesse ad agire nonostante l’impignorabilità del bene e l’accertamento della corte di merito circa la mancata destinazione dell’immobile a prima abitazione. La Corte concentra l’esame sulla prima, rigettandola.
Il principio affermato è che l’interesse ad agire in revocatoria sussiste ogni volta che l’atto di disposizione abbia reso più difficile la soddisfazione del credito, o quando tale soddisfacimento sia in qualche modo, anche solo relativamente, possibile. Il Fisco, pur non potendo procedere al pignoramento diretto della prima casa, può intervenire in una procedura esecutiva iniziata da altri creditori e partecipare alla ripartizione del ricavato. L’alienazione dell’immobile vanifica tale possibilità, sottraendo il bene all’esecuzione forzata di qualunque creditore.
La Corte richiama Cass. n. 19270 del 2014, secondo cui la disciplina dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/1973 non sancisce l’impignorabilità assoluta dell’unico immobile adibito ad abitazione, che continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale. Muovendo dalla lettera della norma, si esclude che il bene sia sottratto alla garanzia in riferimento ai crediti per i quali sarebbe stata consentita l’azione esecutiva, se non vi fosse il limite normativo richiamato. È altresì citata Cass. n. 26310 del 2021, per cui l’accertamento dell’eventus damni non esige una valutazione del pregiudizio arrecato, ma solo la dimostrazione della pericolosità dell’atto, in termini di possibile e eventuale infruttuosità della futura esecuzione.
Nella specie l’impossibilità di pignorare è solo relativa, legata a una condizione transitoria del bene che può venir meno; ciò fonda un interesse concreto del Fisco alla revocatoria, non trovandosi egli nell’assoluta impossibilità di soddisfarsi. Rigettata la prima censura, la seconda resta assorbita: poco rileva se la casa fosse effettivamente adibita a prima abitazione, poiché in ogni caso la vendita sarebbe revocabile.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2729, 2901 cod. civ., contestando la consapevolezza dell’acquirente del pregiudizio, ritenuta in via presuntiva dalla corte di merito sulla base dell’anteriorità del credito, della dilazione del pagamento e della parentela tra le parti. La Corte dichiara il motivo inammissibile, richiamando Cass. n. 9054 del 2022: la denuncia della violazione dell’art. 2729 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice fondi la presunzione su elementi non gravi, precisi e concordanti, e non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti. È ribadito il principio, espresso da Cass. n. 1286 del 2019 e Cass. n. 10928 del 2020, per cui la participatio fraudis del terzo, nell’atto oneroso successivo al sorgere del credito, può desumersi anche da presunzioni semplici, compreso il vincolo di parentela, quando esso renda inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria del disponente. Trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato, esso è insindacabile in cassazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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