Valore della causa nella liquidazione delle spese del giudizio di rinvio per equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4824 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali, il valore della causa, nei giudizi per il pagamento di somme, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, con la finalità di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccedenti il dovuto. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., non incidono sul valore della causa né gli interessi maturati dopo l’instaurazione del giudizio né le spese del giudizio. In materia di equa riparazione, il valore della causa va determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito di rinvio, restando escluso che debba essere circoscritto al solo quantum aggiuntivo liquidato in quella sede.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con precedente pronuncia, aveva cassato con rinvio il decreto con cui la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto monocratico che liquidava un indennizzo di euro 450,00 per l’eccessiva durata di un processo di equa riparazione. Il giudice di rinvio, in diversa composizione, accoglieva l’opposizione e condannava le Amministrazioni al pagamento di euro 900,00 a titolo di indennizzo, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese delle varie fasi del giudizio.

Avverso il decreto del giudice di rinvio, la parte privata proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla liquidazione dei compensi per il giudizio di rinvio, ritenuta non remunerativa e basata su un erroneo scaglione di valore.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto strettamente connessi. Quanto alla prospettata nullità per carenza motivazionale, il Collegio ha escluso che sussistesse il dedotto vizio, rilevando che il decreto impugnato aveva dato conto con chiarezza delle ragioni della decisione, richiamate puntualmente nel ricorso.

Nel merito, ha rammentato il consolidato orientamento per cui la regola dell’art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 — secondo cui il valore della causa va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice — ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante.

Il Collegio ha dato continuità all’indirizzo sezionale per cui, in materia di equa riparazione, il valore della causa va determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio di rinvio, senza circoscriverlo al solo maggior importo ivi liquidato. Nel caso di specie, avendo la Corte territoriale liquidato integralmente l’indennizzo in euro 900,00, correttamente aveva assunto quale parametro lo scaglione fino a euro 1.100, operando la maggiorazione del 10% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, nella versione vigente ratione temporis, e applicando i valori minimi per l’estrema semplicità delle attività difensive.

Quanto alla censura sullo scaglione, la Corte ha chiarito che lo stesso non è superato sommando al capitale gli interessi legali e le spese di lite delle varie fasi. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., non incidono sul valore della causa né gli interessi maturati dopo l’instaurazione del giudizio, né le spese del giudizio. Ha richiamato, in proposito, il principio per cui al capitale si sommano unicamente gli interessi scaduti e non quelli maturati dalla data della domanda, nonché l’orientamento che esclude la sommabilità al capitale delle spese successive all’avvio del giudizio.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 550,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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