Conciliazione giudiziale sull’usucapione: l’imposta di registro si paga sull’accordo, non come sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 4064 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze ed è soggetto all’imposta dovuta in base al contenuto dell’accordo in esso recepito, con la conseguenza che il presupposto d’imposta al quale fare riferimento per individuare la misura dell’imposta dovuta ed i termini di pagamento è integrato dal suddetto verbale quando l’accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti sia stato raggiunto dalle parti in sede giudiziale ovvero dall’accordo precedentemente stipulato tra le parti, cui le stesse abbiano fatto riferimento recependolo nel verbale di conciliazione medesimo. (Rv. 677868-01)
Il Fatto
Nel corso di un giudizio civile, originato da una domanda di divisione e relativo all’accertamento dell’usucapione di alcuni immobili, le parti raggiungevano una conciliazione davanti al giudice. L’Agenzia delle Entrate notificava a tre contribuenti un avviso di liquidazione dell’imposta di registro sul verbale di conciliazione, procedendo alla registrazione d’ufficio ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 131/1986 per violazione dell’obbligo di richiedere la registrazione.
I contribuenti impugnavano l’avviso. La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso e quella di secondo grado della Campania rigettava l’appello, qualificando l’atto come avviso di rettifica e liquidazione. I contribuenti ricorrevano in cassazione con dieci motivi, tra cui la motivazione apparente, il difetto di contraddittorio, l’inesistenza della notifica, la mancanza di firma autografa, la violazione dell’art. 37 d.P.R. 131/1986, la decadenza, l’errata valutazione degli immobili e l’omessa pronuncia sulle esenzioni. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il ricorso reitera in modo acritico i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, risolvendosi in un “non motivo” inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 22478/2018). I motivi processuali sono respinti: la motivazione non è apparente, perché la sentenza affronta, sia pure sinteticamente, tutte le questioni e richiama la decisione di primo grado in doppia conforme (Cass. 7090/2022); nelle obbligazioni solidali non vi è litisconsorzio necessario (Cass. 34899/2022); la notifica a mani proprie tramite messo comunale ha raggiunto lo scopo; l’avviso recava firma digitale, non firma a stampa, e la sentenza ne aveva accertato la regolare sottoscrizione (Cass. 24681/2022).
Sul merito, i contribuenti sostenevano che la conciliazione non conteneva alcun riconoscimento di usucapione. La Corte ribadisce che il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alla sentenza e sconta l’imposta in base al contenuto dell’accordo recepito: se le parti raggiungono in giudizio un accordo costitutivo, modificativo o estintivo di diritti, il verbale è il presupposto d’imposta; se il verbale recepisce un accordo precedente, è quest’ultimo a rilevare per misura e termini (Cass. 5480/2008; Cass. 17511/2017; Cass. 9400/2021). I giudici di merito, in doppia conforme, hanno accertato che l’accordo riguardava l’usucapione di immobili: si tratta di una valutazione delle prove riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione (Cass. 21187/2019).
Sulla decadenza, la Corte corregge la motivazione ex art. 384, quarto comma, c.p.c.: l’avviso non è di rettifica, perché nelle premesse dà atto della registrazione d’ufficio ex art. 15 d.P.R. 131/1986 e della liquidazione dell’imposta; la norma applicabile è quindi l’art. 76, primo comma, che prevede la decadenza quinquennale, e il dispositivo resta conforme al diritto. Generico il motivo sui valori degli immobili, accertati dall’Agenzia con i valori OMI e con il riferimento a immobili simili. Quanto alle esenzioni, la sentenza si era pronunciata sull’agevolazione prima casa rilevando l’assenza di prova dei presupposti, ratio non impugnata; per l’esenzione ex art. 17 d.lgs. 28/2000 i ricorrenti non hanno indicato dove e come avessero proposto la questione (Cass. 28072/2021).
Il ricorso è rigettato. I ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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