Accertamento induttivo legittimo senza previa inattendibilità delle scritture (Cass. civ. Sez. V n. 31302 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere al metodo induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, senza necessità di una preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture, non essendo l’avviso di accertamento vincolato al verbale di constatazione. La violazione del principio di competenza nell’imputazione dei costi rende di per sé inattendibili le scritture e giustifica il ricorso all’accertamento induttivo, gravando sul contribuente l’onere di provare i fatti riduttivi o estintivi della pretesa tributaria. Le regole di imputazione temporale dei componenti negativi, dettate dall’art. 75 del d.P.R. n. 917/1986, sono inderogabili e non possono essere alterate dalla volontà del contribuente.

Il Fatto

Una società contribuente, operante nel settore del completamento degli edifici, era sottoposta a verifica con processo verbale di constatazione che contestava violazioni formali e sostanziali in materia di imposte dirette e Iva. Sulla base dei dati del Collegio costruttori e della CCIAA, l’Ufficio ricostruiva il valore della produzione per il 2006, imputando a reddito occulto la differenza rispetto a quanto dichiarato e valorizzando documentazione extracontabile. Venivano emessi avvisi di accertamento verso la società e i soci in proporzione alle quote.

Gli atti impositivi erano annullati in primo grado, prendendo atto del sopravvenuto fallimento della società. La sentenza era confermata in appello, sul rilievo che l’Amministrazione avesse proceduto con accertamento induttivo senza preventiva verifica dell’inattendibilità delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un precedente sulle successive annualità 2007-2009, con cui era stata cassata con rinvio analoga sentenza fra le stesse parti su ricorso erariale coincidente con il primo motivo. A quel precedente (Cass. VI – 5, n. 13000/2018) il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

Il primo motivo è accolto. Nella ricostruzione analitico-induttiva l’Amministrazione non è vincolata a una preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture da indicare nel verbale o altrove. La circostanza che l’accertamento induttivo non sia stato preceduto dal rilievo dei presupposti nel verbale di contestazione non è causa di nullità né di illegittimità, non avendo l’avviso di accertamento carattere vincolato rispetto al verbale sul quale si basa (Cass. V, n. 19194/2017). Il fisco può inoltre utilizzare qualsiasi elemento probatorio e ricorrere al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette “supersemplici”, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. V, n. 15027/2014). In tema di Iva, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche con contabilità formalmente regolare, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 (Cass. V, n. 23551/2014).

Il secondo motivo è del pari fondato. La violazione del principio di competenza nell’imputazione dei costi rende di per sé inattendibili le scritture, ed è onere della parte privata tenere prova ordinata dei costi sostenuti, trattandosi di fatti riduttivi o estintivi della pretesa tributaria. La mancata corretta imputazione all’esercizio di competenza dei corrispettivi incassati per lavori pluriennali è di per sé sufficiente a giustificare l’accertamento induttivo, a nulla rilevando che i corrispettivi siano stati contabilizzati e dichiarati negli anni precedenti (Cass. V, n. 22094/2017).

Non è consentita l’imputazione dei costi in momento diverso da quello fissato dalla legge, perché l’autonomia imprenditoriale non può alterare la reale consistenza dell’imponibile, in violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Il principio di competenza prescinde dal momento in cui il documento giustificativo del costo viene acquisito o esibito; l’art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 ammette deroga solo se nel periodo di competenza non sia ancora certa l’esistenza delle spese o non ne sia determinabile in modo obiettivo l’ammontare (Cass. V, n. 8577/2006). Le regole di imputazione temporale sono inderogabili e la loro applicazione non implica la vietata doppia imposizione, evitabile con la richiesta di restituzione della maggior imposta, proponibile nei limiti della prescrizione ex art. 2935 cod. civ. (Cass. V, n. 6331/2008).

Il ricorso è dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, perché proceda al riesame uniformandosi ai principi indicati, anche sui motivi di appello riproposti dalla parte privata, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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