Assoluzione penale per reati fiscali non fa stato nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8719 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi posti a fondamento dell’accertamento finanziario. Nel giudizio tributario vigono i limiti probatori dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e trovano ingresso anche le presunzioni semplici, di per sé inidonee a sostenere una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che il contribuente assolto in sede penale, anche con formula piena, può essere ritenuto fiscalmente responsabile qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale ma adeguati, fino a prova contraria, nel processo tributario. La sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto può essere valutata come possibile fonte di prova, ma il giudice tributario deve verificarne la rilevanza nello specifico ambito in cui è destinata a operare.
Il Fatto
Una società ricorre contro l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo a un’annualità, emesso dopo il disconoscimento di alcuni costi dedotti in relazione a un’attività di noleggio di imbarcazioni, ritenuti non inerenti. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma il rigetto, valorizzando gli indizi dell’Ufficio e l’assenza di prova contraria sull’inerenza.
La società impugna la sentenza regionale con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, richiamando anche la sentenza penale di assoluzione del proprio legale rappresentante per il reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza regionale per violazione degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. e per omessa o apparente motivazione, sostenendo il valore di prova della sentenza penale assolutoria. La Corte ritiene il motivo infondato nella parte in cui si invoca l’efficacia di giudicato: nessuna automatica autorità di cosa giudicata spiega la pronuncia penale nel processo tributario, a prescindere dalla prova del suo passaggio in giudicato e dall’identità dei fatti accertati.
La restante parte della censura è inammissibile. La sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova, ma il giudice tributario deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui è destinata a operare. La Commissione regionale si è espressa sul punto ed ha escluso che la pronuncia penale offrisse utili elementi in favore della contribuente, non avendo il giudice penale svolto alcun accertamento positivo dell’esistenza, effettività ed inerenza delle operazioni. La ricorrente mira così a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo, terzo e quinto motivo sono esaminati unitariamente e dichiarati inammissibili per l’operare del limite della cosiddetta doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis ed eccepito dalla controricorrente. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito fossero tra loro diverse.
Il quarto motivo, sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di inerenza dei costi, è infondato. L’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente, che deve documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione. La Commissione regionale ha valutato tutti gli elementi indiziari dell’Ufficio, ritenendoli sufficienti a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti di evasione, realizzata attraverso la simulazione di contratti di noleggio di imbarcazioni in realtà destinate all’uso personale dei soci. L’estraneità dell’attività di noleggio all’oggetto sociale costituisce solo uno degli indizi considerati.
Nota della Redazione
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