Società con sede a San Marino: la sede legale effettiva non basta a escludere l’esterovestizione (Cass. civ. Sez. V n. 4183 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cd. esterovestizione, le disposizioni di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applicano con riferimento a società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia alla stregua dei criteri della sede legale, della sede dell’amministrazione e del luogo di svolgimento dell’oggetto principale, tra loro paritetici e alternativi, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, è accertabile anche mediante presunzioni – purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza – e determina l’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato, a prescindere dall’accertamento di una finalità elusiva. (Rv. 678042-01)
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino emetteva nei confronti di una s.r.l. con sede legale a San Marino, attiva nel taglio, confezionamento e lavaggio di capi per conto di imprese dell’abbigliamento, un avviso di accertamento induttivo per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2007, e con separato atto irrogava la sanzione ex art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 per violazioni IVA. Secondo l’Ufficio l’attività era riconducibile a un imprenditore domiciliato in Italia, che operava tramite la società sammarinese, formalmente partecipata da una familiare e da una fiduciaria locale: da qui la contestazione di esterovestizione, con sede dell’amministrazione e oggetto principale in Italia.
La società impugnava il provvedimento sanzionatorio davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che lo annullava. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provata l’esterovestizione. L’Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: violazione dell’art. 73, comma 3, TUIR e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. per l’analisi atomistica degli indizi. La società restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina insieme i due motivi e li accoglie. Ricorda che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società per sottrarsi al regime interno, e che il fenomeno è trattato diversamente a seconda che la società abbia sede in uno Stato UE, dove prevale la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE come interpretata dalla Corte di giustizia (Cadbury Schweppes, Planzer), oppure in uno Stato extra UE, dove trovano piena applicazione le disposizioni dell’art. 73, comma 3, TUIR (Cass. 1875, 1879 e 1883/2023).
In questo secondo caso rilevano tre criteri: la sede legale, la sede dell’amministrazione, cioè il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente (Cass. 24872/2020), e il luogo di svolgimento dell’oggetto principale, individuato in base all’atto costitutivo o, in mancanza, all’attività effettivamente esercitata. I tre criteri sono paritetici e alternativi: la ricorrenza di uno di essi per la maggior parte del periodo d’imposta determina la residenza in Italia, a prescindere da una finalità elusiva. La prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati nel loro insieme secondo gravità, precisione e concordanza (Cass. 14485/2024; Cass. 21505/2025); è censurabile la decisione che nega valore probatorio ai singoli elementi senza verificare se acquistino rilievo nella loro combinazione (Cass. 33769/2023).
Il giudice regionale, pur richiamando queste regole, non le ha applicate: si è limitato a osservare che la sede legale era effettivamente a San Marino, dove era tenuta la contabilità presso uno studio professionale, e che la documentazione trovata nella residenza italiana dei soci non era decisiva. Così ha dato rilievo al dato formale della sede legale, mai contestato e anzi presupposto della stessa contestazione, invece che a quello sostanziale del place of effective management e dell’oggetto principale, e ha svolto un esame parziale e parcellizzato degli indizi riportati nel processo verbale e nell’avviso.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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