Accertamento integrativo IVA: requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6072 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’accertamento integrativo di cui all’art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 non può fondarsi sulla mera rivalutazione o sul maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all’Ufficio al momento dell’emissione dell’avviso originario, ma richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, da individuarsi specificamente nella motivazione dell’atto successivo. Il requisito della sopravvenuta conoscenza risulta integrato anche quando i dati siano conosciuti da un ufficio fiscale ma non erano ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso al momento della sua adozione. Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare che l’operazione documentata da fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente, anche tramite elementi presuntivi o indiziari, nonché la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, secondo un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta e al contesto; il contribuente, per non essere coinvolto, deve dimostrare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso nei confronti della società contribuente per l’anno d’imposta 2012, concernente la rilevata indetraibilità dell’IVA relativa ad acquisti di autovetture dalla Hands Motor s.r.l., ritenuta dall’amministrazione finanziaria un’operazione soggettivamente inesistente. La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria rigettava l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, ai quali l’Agenzia delle entrate non replicava per iscritto.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza per non aver rilevato che l’avviso impugnato costituiva un accertamento integrativo fondato sugli stessi elementi del p.v.c. della Guardia di Finanza già posti a base di un precedente avviso, in assenza di elementi nuovi sopravvenuti. La Corte, richiamato il consolidato orientamento, ha precisato che l’accertamento integrativo presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi: questi vanno riferiti ad atti o fatti effettivamente e obiettivamente sconosciuti all’Ufficio impositore al momento dell’emissione dell’avviso originario e non possono afferire a materiale probatorio già acquisito, configurandosi altrimenti una mera rivalutazione preclusa dal principio di tendenziale unicità degli accertamenti, di cui le disposizioni sull’accertamento integrativo costituiscono deroga.
Nel caso in esame, la CTR aveva accertato, con valutazione in fatto non contestata nei termini del vizio di motivazione, che l’avviso impugnato traeva origine dagli esiti di una verifica condotta da funzionari dell’Agenzia delle entrate nei confronti della società terza, diversa da quella effettuata dalla Guardia di Finanza, che aveva fatto emergere nuove circostanze non conosciute. La Corte ha inoltre chiarito che l’accertamento successivo ad un accertamento parziale non richiede la specifica indicazione, a pena di nullità, degli atti o fatti sopravvenuti, ma deve comunque fondarsi su nuovi elementi che giustifichino l’ulteriore esercizio del potere impositivo, non essendo ammissibile un accertamento “a singhiozzo”.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c. redatto nei confronti della società “cartiera”. La Corte ha respinto la censura, affermando che l’obbligo di allegazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 riguarda i soli atti non già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso, ben potendo la motivazione essere assolta per relationem quando l’atto richiamato riproduca il contenuto essenziale necessario a sostenere il provvedimento, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa. Nel caso di specie, l’avviso riportava ampi stralci del p.v.c., sicché l’onere motivazionale era stato assolto.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi in tema di riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte, richiamata la consolidata giurisprudenza, ha ribadito che l’amministrazione finanziaria deve provare che l’operazione è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente, anche mediante indizi, come la mancanza di una idonea struttura organizzativa, e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, secondo un canone di diligenza professionale. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, valorizzando molteplici elementi presuntivi, quali l’attività di “cartiera” delle società cedenti e le modalità anomale delle compravendite. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata.
Nota della Redazione
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