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Pilota alle dipendenze di una compagnia estera: l’Irpef si calcola sulle retribuzioni convenzionali (Cass. civ. Sez. V n. 4380 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi del personale di volo, la previsione di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. n. 317 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 398 del 1987 – che esclude tale personale dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale – non è estensibile, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef, atteso che la citata normativa rileva esclusivamente in detto ambito; ne consegue che, anche con riguardo a tale categoria di lavoratori, il reddito di lavoro dipendente – prestato all’estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto da soggetti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni – va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, del citato d.l.. (Rv. 678062-01)

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un pilota di aeromobili, residente in provincia di Novara e dipendente di una compagnia aerea olandese, un avviso di accertamento per l’anno 2015 con un maggior reddito di lavoro dipendente di 45.347 euro. Il contribuente aveva percepito, secondo i dati comunicati dall’autorità fiscale olandese, una retribuzione di 91.590 euro, ma aveva dichiarato in Italia 46.243 euro, determinati in base alle retribuzioni convenzionali del d.m. 14 gennaio 2015 per i quadri del trasporto aereo. L’Ufficio negava l’applicazione delle retribuzioni convenzionali richiamando l’art. 5 del d.l. n. 317/1987.

I giudici tributari di primo e secondo grado accoglievano le ragioni del contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, per violazione dell’art. 51, comma 8-bis, Tuir e dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 317/1987. Formulata dal consigliere delegato una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., l’Agenzia chiedeva comunque la trattazione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte muove dal principio della tassazione mondiale dell’art. 2 Tuir e dall’art. 51, comma 8-bis, Tuir, secondo cui il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 317/1987.

L’Agenzia sosteneva che l’art. 5 del d.l. n. 317/1987, escludendo il personale di volo alle dipendenze di datori di lavoro stranieri dall’applicazione degli artt. da 1 a 4 del decreto, escludesse quella categoria da tutte le norme sulle retribuzioni convenzionali, compreso l’art. 4 richiamato dal Tuir. La Corte condivide invece la lettura del giudice d’appello: l’art. 51, comma 8-bis, rinvia al decreto ministeriale dell’art. 4 ai soli fini della determinazione del reddito imponibile Irpef dei lavoratori che soddisfano le condizioni indicate. L’esclusione del personale di volo contenuta nel d.l. n. 317/1987 opera esclusivamente in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La Corte enuncia quindi il principio riportato in massima: anche per il personale di volo, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero nelle condizioni dell’art. 51, comma 8-bis, Tuir va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Il ricorso è rigettato. Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata non accettata, l’Agenzia è condannata, oltre alle spese (3.000 euro per compensi più accessori), al pagamento di 1.500 euro in favore del contribuente ex artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 3, c.p.c., e di 500 euro alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., senza ragioni per escludere la sanzione nei confronti dell’amministrazione (Cass. n. 4702/2025; Cass. n. 23078/2025). Non è invece dovuto il raddoppio del contributo unificato, dal quale le amministrazioni dello Stato sono esentate tramite la prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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