Scorporo degli imbullonati: la DOCFA precedente che non li menziona non preclude la nuova variazione (Cass. civ. Sez. V n. 2421 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, la proposta del contribuente di variazione della rendita catastale con procedura DOCFA, ai sensi degli artt. 21 e 22 della l. 208 del 2015, volta ad ottenere un ricalcolo della rendita mediante scorporo dei c.d. “imbullonati” (componenti impiantistici dell’immobile), non è preclusa dal fatto che tali componenti non siano stati menzionati in una DOCFA precedente, presentata dopo l’entrata in vigore della medesima legge, non comportando tale omissione una consumazione del potere del privato di richiedere la variazione, pur se l’aggiornamento della rendita non può avere effetto retroattivo. (Rv. 678007-01)

Il Fatto

Una società era proprietaria di un capannone classificato in categoria D/7 con una rendita di poco superiore a 5.400 euro. Nel 2018 presentava una dichiarazione di variazione catastale con procedura DOCFA, ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015, allegando una perizia di stima e proponendo una rendita ridotta a circa 2.950 euro, ottenuta scorporando dal valore dell’immobile la componente impiantistica (i cosiddetti “imbullonati”). L’Agenzia delle Entrate respingeva la proposta e confermava la rendita precedente, ritenendo non corretta l’esclusione degli impianti.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana confermava la decisione con un argomento ulteriore: la DOCFA del 2018 era stata preceduta da un’altra DOCFA, presentata nel 2017, nella quale gli impianti non erano stati né scorporati né menzionati; secondo il giudice d’appello, questa omissione faceva venir meno il presupposto per attivare la procedura di scorporo con una dichiarazione successiva. La società ricorreva in Cassazione con due motivi, lamentando sia il difetto di motivazione dell’avviso sia la violazione dei commi 21 e 22 della legge n. 208 del 2015.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i due motivi congiuntamente e li ritiene parzialmente fondati. Respinge anzitutto le censure sulla motivazione dell’avviso: quando la rendita è attribuita a seguito di DOCFA e l’Ufficio non contesta gli elementi di fatto forniti dal contribuente, ma ne dà una diversa valutazione tecnica, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (Cass. n. 29754/2024 e n. 5449/2025). Respinge anche la tesi secondo cui la perizia di parte non contestata dall’Ufficio sarebbe vincolante ex art. 115 c.p.c.: le conclusioni di una perizia stragiudiziale non sono fatti suscettibili di non contestazione, ma un semplice elemento indiziario che il giudice deve valutare (Cass. n. 34450/2022 e n. 5362/2025).

La censura è invece fondata sul punto decisivo, cioè sulla possibilità di avviare la procedura di scorporo. La Corte richiama il testo dei commi 21 e 22: dal 1° gennaio 2016 la rendita degli immobili dei gruppi D ed E si determina con stima diretta escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, e gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita nel rispetto di quei criteri. La norma fissa un termine iniziale, non un termine finale, e non richiede che la nuova dichiarazione sia qualificata come correzione della precedente. Non si può quindi sostenere che il proprietario, avendo presentato dopo il 2016 una DOCFA senza menzionare i beni da scorporare, abbia consumato il proprio potere precludendosi sine die il beneficio.

Resta fermo un limite temporale sugli effetti: il comma 23 prevede che solo gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 producano effetto dal 1° gennaio 2016. Gli aggiornamenti successivi, come quello del 2018, non hanno efficacia retroattiva, circostanza peraltro non contestata nel caso di specie.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché esamini gli ulteriori profili di censura relativi alla rideterminazione del classamento operata dall’Ufficio sulla DOCFA del 2018 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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