Definizione delle liti in Cassazione: le rate della rottamazione non ancora pagate non contano come versate (Cass. civ. Sez. V n. 3997 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti in cassazione, di cui all’art. 1, comma 197, della l. 197 del 2022, si deve tenere conto degli eventuali versamenti già effettivamente corrisposti al momento della relativa domanda ma non delle somme che il contribuente si è impegnato a pagare in conseguenza dell’ammissione ad un piano rateale in corso, le quali non possono essere considerate come ”versate”. (Rv. 678061-01)

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale edile riceveva un avviso di accertamento per l’anno 2007 con disconoscimento di costi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ripresa a tassazione della maggiore IVA. Soccombente nei due gradi di merito davanti ai giudici tributari piemontesi, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate replicava con controricorso.

Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197/2022, indicando “zero” quale importo dovuto: aveva infatti già aderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle e riteneva come “versate” le somme che si era impegnato a pagare con quel piano rateale. L’Agenzia opponeva il diniego, contro il quale il contribuente proponeva ricorso invocando l’errore scusabile e il mancato coordinamento tra le discipline agevolative.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità l’impugnazione del diniego, ammissibile in via immediata davanti al giudice presso cui pende la lite (Cass. n. 31049/2018; Cass. n. 29509/2020). L’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 stabilisce che dagli importi dovuti per la definizione “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”. Il dato letterale si riferisce a versamenti già effettuati al momento dell’istanza: non possono considerarsi “versate” le somme che ci si è impegnati a pagare in momenti successivi. L’argomento logico-sistematico conferma: altrimenti chi non ha ancora pagato sarebbe trattato meglio di chi ha pagato tutto, esito iniquo e contrario agli artt. 3, 53 e 97 Cost. (Cass. n. 2378/2023, sull’analogo art. 6, comma 9, d.l. 119/2018).

Non c’è difetto di coordinamento tra le due agevolazioni: la definizione delle liti riguarda una pretesa ancora sub iudice, la rottamazione un debito già fissato nell’ammontare. Già in passato la Corte ha escluso che le somme versate per i carichi di ruolo pregressi possano essere computate nella definizione della lite pendente, trattandosi di procedure autonome tra le quali non è ipotizzabile interferenza (Cass. n. 7697/2013). Di qui il principio di diritto riportato in massima. L’opposizione al diniego è respinta e il ricorso principale va scrutinato.

I primi due motivi, su motivazione apparente e motivazione per relationem, sono infondati: la sentenza d’appello svolge considerazioni proprie, con valutazione critica dell’atto impositivo e della decisione di primo grado, e supera il “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014); la censura mira in realtà a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo, sull’onere della prova, è infondato perché si tratta di operazioni oggettivamente inesistenti: l’Amministrazione può provarne la fittizietà anche con presunzioni semplici, come l’assenza di una struttura organizzativa, e spetta al contribuente la prova rigorosa dell’effettività, che non può consistere nella fattura o nella regolarità formale delle scritture e dei pagamenti (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 9723/2024). La richiesta di rimborso ex art. 69 d.lgs. 546/1992, avanzata in memoria, è inammissibile e comunque infondata, mancando una pronuncia favorevole.

Opposizione e ricorso sono rigettati, con condanna alle spese del giudizio di legittimità (5.600 euro oltre spese prenotate a debito) e attestazione del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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