Appalto con IVA al 10%: la stessa aliquota si applica alle prestazioni delle consorziate verso il consorzio (Cass. civ. Sez. V n. 4401 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema d’IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell’agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento. (Rv. 678017-01)
Il Fatto
Un consorzio costituito da due società per l’esecuzione dell’appalto relativo alla metropolitana di Napoli impugnava il silenzio-rifiuto su istanze di rimborso IVA per i periodi dal 2004 al 2007, per oltre 1,38 milioni di euro. Il credito derivava dal fatto che alle operazioni attive verso il committente il consorzio applicava l’aliquota agevolata del 10%, mentre alle operazioni passive con le consorziate, fatturate come noleggio di macchinari e trasferimento temporaneo di personale, veniva applicata l’aliquota ordinaria. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che anche ai rapporti tra consorzio e consorziate andasse applicata l’aliquota del 10%, trattandosi di prestazioni strumentali all’appalto.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo dimostrato dalle fatture che si trattava di contratti di noleggio. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con quattro motivi; il consorzio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono respinti. Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per le questioni processuali (Cass. n. 26913/2024). Il ricorso introduttivo non era inammissibile per mancanza di motivi: nel giudizio sul silenzio-rifiuto la causa petendi è l’istanza stessa di rimborso e bastava l’indicazione delle istanze, dei periodi e degli importi. Quanto all’onere della prova, l’esistenza delle operazioni non era in discussione; poiché l’aliquota ridotta è un’eccezione alla regola dell’aliquota ordinaria (art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972), spetta a chi la invoca, qui l’Ufficio, dimostrarne i presupposti (Cass. n. 24581/2022).
Il quarto motivo è invece fondato. La società consortile costituita dalle imprese riunite per l’esecuzione di un appalto pubblico subentra nel contratto senza che ciò costituisca subappalto o cessione, non assume la posizione di appaltatore e resta una struttura operativa al servizio delle imprese, le cui operazioni, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle consorziate (Cass. n. 16410/2008). Da ciò il principio secondo cui l’equivalenza dei rapporti tra consorziate e consorzio e tra consorzio e committente impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, con trasferibilità dell’agevolazione secondo il meccanismo del ribaltamento (Cass. n. 18437/2017, n. 3166/2018, n. 24320/2018, n. 19786/2020). I precedenti riguardavano costi ribaltati dal consorzio sulle consorziate; qui la situazione è speculare, ma il principio è lo stesso: rileva il rapporto di strumentalità tra consorzio e consorziate. Le prestazioni rese dalle consorziate al consorzio, che opera in nome proprio ma per conto loro, sono prestazioni rese al committente attraverso il consorzio, e non ha senso applicare un’aliquota diversa da quella dell’appalto, in coerenza con il n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
La Corte respinge l’eccezione di giudicato esterno fondata su una precedente sentenza relativa al 2004: quella pronuncia riguardava questioni diverse, il giudicato copre solo l’accertamento in fatto e non l’interpretazione di norme (Cass. n. 5822/2024), e l’estensione ad altri periodi d’imposta vale solo per elementi a carattere permanente (Cass. Sez. Un. n. 13916/2006). È tardiva, e comunque infondata, la questione sull’art. 1, comma 935, della legge n. 205 del 2017: la detrazione dell’IVA indebitamente applicata dal cedente resta ammessa solo nei limiti del dovuto (Cass. n. 4101/2025).
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà verificare se e in quale misura sussista il diritto al rimborso e provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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