Nullità della sentenza per motivazione su oggetto diverso da quello dedotto in giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12248 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza della commissione tributaria regionale che pronunci e motivi la decisione su un oggetto totalmente diverso da quello dedotto in giudizio, omettendo di esaminare il provvedimento impositivo effettivamente impugnato. Tale vizio integra la violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e determina la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile, proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che respingeva la domanda. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza pubblicata il 1° ottobre 2021, respingeva sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso il capo relativo alle spese. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, e entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR omesso di accertare e motivare la correttezza della procedura estimativa dell’Ufficio e la congruità della rendita attribuita all’immobile.

La Corte ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., il quale è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile (cfr. Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 13248 del 2020; Cass. n. 17196 del 2020; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).

Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha riscontrato la nullità della sentenza impugnata. La CTR aveva, infatti, impostato la propria motivazione su un oggetto del tutto diverso da quello effettivamente dedotto in giudizio: aveva giudicato in ordine all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale relativo all’immobile di via Cusani, per il quale il contribuente aveva presentato una denuncia di variazione per “frazionamento e fusione con parziale cambio d’uso”, con attribuzione della categoria D/2 e rendita di euro 119.800,00, elevata dall’Ufficio a euro 249.000,00. Il giudizio, invece, aveva pacificamente ad oggetto l’impugnazione di un diverso avviso di accertamento, per “variazione nel classamento”, relativo al diverso immobile di via Mazzini, con elevazione della rendita da euro 34.800,00 a euro 67.212,00.

La Corte ne ha tratto la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata, essendo incentrata su un provvedimento diverso da quello contestato in giudizio, risultava meramente apparente e priva del requisito minimo costituzionale, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbimento dei restanti motivi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *