Società a ristretta base: il socio può contestare l’accertamento societario anche se definitivo (Cass. civ. Sez. V n. 4310 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi da partecipazione in una società di capitali, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili, ma anche la validità dell’accertamento a carico della società, benché divenuto definitivo. (Rv. 678095-01)
Il Fatto
A seguito di verifiche su una s.r.l. a ristretta base partecipativa, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato nel novembre 2012 al socio al 50% un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno 2006, contestando un maggior reddito di partecipazione per effetto della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Il contribuente ha impugnato l’atto con censure procedurali e di merito, tra cui l’illegittimo raddoppio dei termini di accertamento nei suoi confronti e l’infondatezza dell’accertamento del maggior reddito societario. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e la Commissione regionale del Lazio ha confermato, osservando che l’avvio della fase penale che aveva giustificato il raddoppio riguardava la società e che, essendo l’accertamento societario divenuto definitivo, l’esistenza dei maggiori utili non era più contestabile. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia non si è costituita tempestivamente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sul raddoppio dei termini, è stato respinto. La Corte ha riconosciuto che la motivazione della CTR era incompleta rispetto all’argomento del ricorrente, secondo cui il reato poteva essere addebitato alla società ma non al socio; la conclusione è però conforme alla giurisprudenza di legittimità. L’accertamento nei confronti di una società di capitali a base ristretta per utili extracontabili costituisce un antecedente logico-giuridico indispensabile dell’accertamento nei confronti dei soci, che promana dallo stesso atto amministrativo; ne consegue che il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, vale anche per i soci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili (Cass. n. 32907/2025, n. 18451/2021). L’estraneità del socio alla gestione, dedotta in memoria, non incide su tale valutazione.
Il secondo motivo, per violazione dell’art. 24 Cost., è stato invece accolto. Il giudice d’appello aveva ritenuto non più contestabile l’accertamento di maggiori utili perché l’avviso notificato alla società era divenuto definitivo. La Corte ha dato continuità a Cass. n. 19013/2016: l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali e al singolo socio comporta che quest’ultimo, se ha impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione dei maggiori utili, ma anche la validità dell’accertamento a carico della società. Il socio non può quindi vedersi opporre la definitività di un atto a cui è rimasto estraneo.
Il terzo motivo, con cui si sosteneva che alla società erano state contestate solo operazioni soggettivamente inesistenti con costi deducibili e quindi nessun maggior reddito, è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati e per le spese.
Nota della Redazione
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