Prescrizione del contributo SSN tra regime transitorio e atti interruttivi (Cass. civ. Sez. V n. 8906 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tutti i tributi sono soggetti al termine di prescrizione decennale, salvo che una norma di legge non preveda un termine diverso. In materia di contributo per il Servizio sanitario nazionale, l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto il termine quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con decorrenza dal 1° gennaio 1996. Il successivo comma 10 ha però fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, quando siano già stati compiuti atti interruttivi o siano state iniziate procedure di recupero nel rispetto della normativa preesistente. Il giudice di merito deve pertanto accertare, per le annualità anteriori al 1996, la sussistenza di tali condizioni ai fini della salvezza del regime previgente.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente un’intimazione di pagamento avente ad oggetto cartelle esattoriali relative al contributo per il Servizio sanitario nazionale e a crediti erariali. La contribuente impugnava l’ingiunzione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che accoglieva le difese per la parte relativa al contributo SSN e alle sanzioni, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, e le rigettava quanto ai crediti erariali, soggetti a prescrizione decennale.
La Commissione Tributaria Regionale del Molise confermava la decisione, rigettando sia l’appello principale dell’Amministrazione sia quello incidentale della contribuente. L’Amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione per la parte in cui era rimasta soccombente, deducendo un unico motivo. La contribuente, regolarmente notiziata presso il difensore, non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e censura la violazione dell’art. 2946 cod. civ., lamentando che la CTR abbia assoggettato il credito da contributi per il Servizio sanitario nazionale al termine quinquennale anziché a quello decennale.
La Corte muove dalla regola generale secondo cui tutti i tributi sono soggetti alla prescrizione decennale, salvo diversa previsione di legge. Il legislatore ha ridotto il termine solo in casi specifici, come per i tributi locali e per la tassa automobilistica. Anche in materia di contributo per il Servizio sanitario nazionale esiste una norma specifica: l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335 del 1995, che ha previsto la prescrizione quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il passaggio decisivo è però il raccordo con il comma 10 del medesimo articolo. Il termine, prima decennale, è divenuto quinquennale a far data dal 1° gennaio 1996, ma la disposizione ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente. La Corte richiama sul punto Cass. Sezioni Unite n. 23397 del 2016.
Nel caso di specie le evasioni contributive risultano riferite agli anni 1993, 1994, 1995 e 2002. Ne consegue che solo l’annualità 2002 è soggetta al termine quinquennale, mentre per le annualità precedenti il giudice di merito dovrà accertare se fossero già stati notificati atti interruttivi della prescrizione o avviate procedure di recupero, ai fini della salvezza della precedente disciplina. La CTR, dopo aver correttamente enunciato il principio, ha poi affermato in modo apodittico la natura quinquennale del termine.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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